Cassazione Penale, Sentenza n. 1619/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.; il fatto contestato è che, fermato dai Carabinieri per un'infrazione al codice della strada, l'imputato avrebbe pronunciato frasi offensive e strappato dalle mani di un operante i documenti consegnati (testualmente riferito "ora non vi darò più pace.. tu dove vedi e dove non vedi., ve ne dovete andare..."). Sono proposti tre motivi: 1) nullità per violazione del termine a comparire (art. 601, comma 3 c.p.p.), con notifica del decreto di citazione otto giorni prima dell'udienza e impossibilità di discussione orale; 2) vizio nella qualificazione giuridica della condotta perché si tratterebbe di legittimo esercizio del diritto di critica (esclusione del reato di oltraggio); 3) vizio di motivazione e travisamento della prova per mancata valutazione delle dichiarazioni dei testi a discarico e per aver basato la condanna su elementi generici e contraddittori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che, sebbene sussista la violazione del termine a comparire, l'eccezione è stata sollevata tardivamente (per la prima volta in cassazione) e, dato che il giudizio d'appello è stato trattato con rito cartolare, l'eccezione doveva essere dedotta nelle conclusioni scritte depositate nei termini; sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza generica e reiterativa, osservando che le frasi e il gesto di strappare i documenti erano diretti alla persona e avevano valore offensivo non tutelato come mera critica all'atto; sul terzo motivo ha confermato la valutazione di inattendibilità dei testi a discarico per rapporti personali e per incongruenze significative, trovando il motivo generico e infondato. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che le espressioni e il gesto dell'imputato non rientrino nel legittimo esercizio del diritto di critica: la critica lecita investe l'atto del pubblico ufficiale e deve essere riconoscibile come tale; se invece è diretta alla persona, con linguaggio offensivo e gesti umilianti (qui lo strappare i documenti), integra il reato di oltraggio.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Si è accertata la violazione del termine di comparire di venti giorni previsto dall'articolo, ma la Corte ha richiamato la regola processuale secondo cui l'eccezione relativa al mancato rispetto del termine deve essere dedotta tempestivamente; se sollevata tardivamente (per la prima volta in cassazione) è inammissibile.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai termini entro cui dedurre nullità di ordine generale: secondo un orientamento la nullità per il mancato rispetto del termine a comparire deve essere dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 o prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento (rito cartolare) in assenza di istanza di discussione orale; la Corte ha richiamato che, in questo contesto, le eccezioni funzionali al diritto di difesa dovevano essere presentate nelle conclusioni scritte nei termini (cinque giorni prima dell'udienza).
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Citate in relazione alla condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende, per affermare che la condanna è possibile anche quando il ricorso sia inammissibile e non si possa ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La violazione del termine a comparire previsto dall'art. 601 c.p.p. può comportare una nullità rilevante, ma l'eccezione va sollevata tempestivamente: se il giudizio d'appello si svolge in forma scritta le nullità funzionali al diritto di difesa devono essere dedotte nelle conclusioni scritte nei termini (di regola cinque giorni prima dell'udienza).
- Il diritto di critica verso l'operato di pubblici ufficiali è protetto solo se la critica è immediatamente riferibile all'atto o al provvedimento; espressioni o gesti offensivi diretti alla persona del pubblico ufficiale possono integrare il reato di oltraggio.
- La valutazione della credibilità dei testimoni è rimessa al giudice di merito e la Cassazione non interviene se non sussistono vizi logici o contraddittorietà manifeste; contestazioni generiche della motivazione sono insufficienti.
- Motivi di ricorso generici, aspecifici o meramente reiterativi dei motivi di merito sono dichiarati inammissibili: il ricorso deve confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Quando il procedimento è trattato in forma cartolare, la mancata partecipazione orale delle parti comporta l'obbligo di cura nella predisposizione delle conclusioni scritte per tutelare i diritti di difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1405/2023 del 17/01/2023
- Sentenza penale · 17 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1407/2023 del 17/01/2023
- Sentenza penale · 17 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1408/2023 del 17/01/2023
- Sentenza penale · 17 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1409/2023 del 17/01/2023
- Sentenza penale · 17 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1410/2023 del 17/01/2023
- Sentenza penale · 17 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 1412/2023 del 17/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →