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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 598/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso presentava quattro motivi: 1) censura per la mancata dichiarazione, in sede di appello, della prescrizione della contravvenzione relativa al rifiuto di sottoporsi ai controlli etilometrici e tossicologici (Capo A), nonostante la Corte d'appello avesse dichiarato la prescrizione solo per il reato previsto dall'art. 651 c.p. (Capo B), invocando l'obbligo di declaratoria d'ufficio ex art. 129 c.p.p. e richiamando le Sezioni Unite n. 19415/2022; 2) doglianza sull'insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), per illegittimità della richiesta di esibizione delle generalità essendo l'imputato noto agli operanti; 3) doglianza sull'insussistenza del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.), per mancata prova che le frasi offensive fossero percepite da terzi; 4) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. In sintesi: - ha confermato che il reato di resistenza (art. 337 c.p.) è integrato dal rifiuto di fornire le generalità richieste legittimamente dagli operanti e che la reazione violenta dell'imputato giustifica la condanna; - ha ritenuto integrato anche il reato di oltraggio (art. 341-bis c.p.), perché i fatti si svolsero in luogo pubblico alla presenza di Vigili del Fuoco e di "curiosi", sicché le espressioni offensive potevano essere udite da terzi; - ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla prescrizione del capo A (artt. 186/187 c.d.s.) perché l'appellante non aveva specificamente impugnato quel capo in appello, rendendo irrevocabile la condanna per tale reato e impedendo che in Cassazione si rilevi la prescrizione già superata dal giudicato; - ha respinto la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. rilevando che la norma introdotta nel 2019 non è applicabile retroattivamente ai fatti del 2016 e, comunque, la Corte territoriale ha motivatamente escluso la particolare tenuità per la reiterazione e gravità della condotta (rifiuto di accertamenti dopo incidente). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 651 cod. pen.

    La contravvenzione per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità si perfeziona con il semplice rifiuto, rilevando anche se l'identità viene successivamente accertata o sia comunque nota.

  • art. 337 cod. pen.

    Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è integrato quando vi sia una reazione violenta o oppositiva a una legittima richiesta degli operanti (es. declinazione delle generalità); la legittimità della richiesta esclude l'insussistenza del fatto per conoscenza personale dell'imputato.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Per l'oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che le espressioni offensive possano essere udite dai presenti: la mera potenzialità di essere percepite da terzi integra l'aggravio psicologico rilevante per il reato.

  • artt. 186 comma 7 e 187 comma 7 codice della strada

    Il rifiuto di sottoporsi ai controlli etilometrici e per sostanze stupefacenti costituisce autonoma fattispecie; se la condanna relativa a tale capo non è stata specificamente impugnata in appello, la pronuncia di primo grado diviene irrevocabile e la prescrizione sopravvenuta non può essere rilevata in Cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    L'articolo impone al giudice l'obbligo di dichiarare d'ufficio talune cause di non punibilità, ma tale obbligo non opera se sulla fattispecie si è già formato il giudicato; pertanto la declaratoria ex officio non può essere invocata quando la sentenza è già irrevocabile.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità introdotta con legge del 2019 non si applica retroattivamente ai fatti commessi nel 2016; inoltre, la sua applicabilità può essere esclusa quando la condotta sia reiterata o presenti rilevante gravità concreta.

  • art. 581 cod. proc. pen. e d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia)

    La disciplina dell'impugnazione è stata modificata dalla riforma, ma la Corte valorizza la giurisprudenza precedente nel richiedere specificità dei motivi di appello per evitare inammissibilità: il mancato dettaglio del gravame su un capo può determinare l'irrevocabilità della condanna su quel capo.

  • Sent. Sezioni Unite n. 19415/2022

    L'impugnazione mira ad emendare tale errore. L'ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non ha eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio; ... L'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice ... l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ...

    Le Sezioni Unite affermano che, in determinate ipotesi, la prescrizione maturata e non eccepita in appello può comunque essere fatta valere in Cassazione se il giudice di merito non ha adempiuto all'obbligo ex art. 129 c.p.p.; tuttavia tale principio presuppone che sul reato non si sia già formato il giudicato prima della prescrizione.

Massime di principio

  • La prescrizione può essere rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ma solo se sul reato non si è già formato il giudicato: se in appello non si impugna specificamente un capo e il primo grado diventa irrevocabile, la prescrizione sopravvenuta non potrà essere rilevata in Cassazione.
  • Per i reati che consistono nel rifiuto di fornire le proprie generalità o nell'opposizione a pubblici ufficiali, il semplice rifiuto o la reazione violenta integrano la fattispecie anche se l'identità dell'imputato fosse in concreto nota agli operanti.
  • L'oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis) richiede solo la potenzialità che le espressioni offensive siano percepite da terzi: la presenza di persone "curiose" o di altri operatori sul luogo può sufficienza a integrare il reato.
  • Le modifiche normative favorevoli introdotte successivamente al fatto (es. art. 131-bis introdotto nel 2019) non si applicano retroattivamente, salvo diversa previsione; occorre verificare la data del fatto rispetto alla data di entrata in vigore della norma.
  • In sede d'appello è fondamentale specificare e motivare i singoli capi di gravame: un'impugnazione generica sulla "riforma integrale" della sentenza può essere considerata inammissibile e comportare l'irrevocabilità delle singole pronunce.
  • I principi affermati dalle Sezioni Unite possono consentire la rilevazione in Cassazione di omissioni del giudice di merito (es. mancata declaratoria d'ufficio), ma la loro applicazione è condizionata dall'assenza di giudicato sul reato interessato.

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