Cassazione Penale, Sentenza n. 598/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso presentava quattro motivi: 1) censura per la mancata dichiarazione, in sede di appello, della prescrizione della contravvenzione relativa al rifiuto di sottoporsi ai controlli etilometrici e tossicologici (Capo A), nonostante la Corte d'appello avesse dichiarato la prescrizione solo per il reato previsto dall'art. 651 c.p. (Capo B), invocando l'obbligo di declaratoria d'ufficio ex art. 129 c.p.p. e richiamando le Sezioni Unite n. 19415/2022; 2) doglianza sull'insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), per illegittimità della richiesta di esibizione delle generalità essendo l'imputato noto agli operanti; 3) doglianza sull'insussistenza del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.), per mancata prova che le frasi offensive fossero percepite da terzi; 4) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. In sintesi: - ha confermato che il reato di resistenza (art. 337 c.p.) è integrato dal rifiuto di fornire le generalità richieste legittimamente dagli operanti e che la reazione violenta dell'imputato giustifica la condanna; - ha ritenuto integrato anche il reato di oltraggio (art. 341-bis c.p.), perché i fatti si svolsero in luogo pubblico alla presenza di Vigili del Fuoco e di "curiosi", sicché le espressioni offensive potevano essere udite da terzi; - ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla prescrizione del capo A (artt. 186/187 c.d.s.) perché l'appellante non aveva specificamente impugnato quel capo in appello, rendendo irrevocabile la condanna per tale reato e impedendo che in Cassazione si rilevi la prescrizione già superata dal giudicato; - ha respinto la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. rilevando che la norma introdotta nel 2019 non è applicabile retroattivamente ai fatti del 2016 e, comunque, la Corte territoriale ha motivatamente escluso la particolare tenuità per la reiterazione e gravità della condotta (rifiuto di accertamenti dopo incidente). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 651 cod. pen.
La contravvenzione per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità si perfeziona con il semplice rifiuto, rilevando anche se l'identità viene successivamente accertata o sia comunque nota.
art. 337 cod. pen.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è integrato quando vi sia una reazione violenta o oppositiva a una legittima richiesta degli operanti (es. declinazione delle generalità); la legittimità della richiesta esclude l'insussistenza del fatto per conoscenza personale dell'imputato.
art. 341-bis cod. pen.
Per l'oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che le espressioni offensive possano essere udite dai presenti: la mera potenzialità di essere percepite da terzi integra l'aggravio psicologico rilevante per il reato.
artt. 186 comma 7 e 187 comma 7 codice della strada
Il rifiuto di sottoporsi ai controlli etilometrici e per sostanze stupefacenti costituisce autonoma fattispecie; se la condanna relativa a tale capo non è stata specificamente impugnata in appello, la pronuncia di primo grado diviene irrevocabile e la prescrizione sopravvenuta non può essere rilevata in Cassazione.
art. 129 cod. proc. pen.
L'articolo impone al giudice l'obbligo di dichiarare d'ufficio talune cause di non punibilità, ma tale obbligo non opera se sulla fattispecie si è già formato il giudicato; pertanto la declaratoria ex officio non può essere invocata quando la sentenza è già irrevocabile.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità introdotta con legge del 2019 non si applica retroattivamente ai fatti commessi nel 2016; inoltre, la sua applicabilità può essere esclusa quando la condotta sia reiterata o presenti rilevante gravità concreta.
art. 581 cod. proc. pen. e d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia)
La disciplina dell'impugnazione è stata modificata dalla riforma, ma la Corte valorizza la giurisprudenza precedente nel richiedere specificità dei motivi di appello per evitare inammissibilità: il mancato dettaglio del gravame su un capo può determinare l'irrevocabilità della condanna su quel capo.
Sent. Sezioni Unite n. 19415/2022
L'impugnazione mira ad emendare tale errore. L'ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non ha eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio; ... L'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice ... l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ...
Le Sezioni Unite affermano che, in determinate ipotesi, la prescrizione maturata e non eccepita in appello può comunque essere fatta valere in Cassazione se il giudice di merito non ha adempiuto all'obbligo ex art. 129 c.p.p.; tuttavia tale principio presuppone che sul reato non si sia già formato il giudicato prima della prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione può essere rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ma solo se sul reato non si è già formato il giudicato: se in appello non si impugna specificamente un capo e il primo grado diventa irrevocabile, la prescrizione sopravvenuta non potrà essere rilevata in Cassazione.
- Per i reati che consistono nel rifiuto di fornire le proprie generalità o nell'opposizione a pubblici ufficiali, il semplice rifiuto o la reazione violenta integrano la fattispecie anche se l'identità dell'imputato fosse in concreto nota agli operanti.
- L'oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis) richiede solo la potenzialità che le espressioni offensive siano percepite da terzi: la presenza di persone "curiose" o di altri operatori sul luogo può sufficienza a integrare il reato.
- Le modifiche normative favorevoli introdotte successivamente al fatto (es. art. 131-bis introdotto nel 2019) non si applicano retroattivamente, salvo diversa previsione; occorre verificare la data del fatto rispetto alla data di entrata in vigore della norma.
- In sede d'appello è fondamentale specificare e motivare i singoli capi di gravame: un'impugnazione generica sulla "riforma integrale" della sentenza può essere considerata inammissibile e comportare l'irrevocabilità delle singole pronunce.
- I principi affermati dalle Sezioni Unite possono consentire la rilevazione in Cassazione di omissioni del giudice di merito (es. mancata declaratoria d'ufficio), ma la loro applicazione è condizionata dall'assenza di giudicato sul reato interessato.
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