Sentenza n. 157/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione del DDG 2608 del 16 dicembre 2025 USR Lombardia, con il quale la dott.ssa Giovanna D’Agostino è esclusa dalla graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, approvata con D.D.G. dell’USR per la Lombardia n. 807 del 30 giugno 2025; - nonché ove occorra di ogni altro presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare del DDG 20 agosto 2025 e della nota a firma del Direttore Generale USR del 22.10.25;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di cancellazione dalla graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici, adottato a seguito della rinuncia all'assunzione e alla sede assegnata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice di lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata in posizione utile nella graduatoria finale del concorso per dirigenti scolastici, contestava il decreto con cui l'amministrazione aveva disposto la sua cancellazione dalla graduatoria dopo la rinuncia all'assunzione. Deduceva che la rinuncia fosse stata determinata dall'illegittima e non trasparente limitazione delle sedi disponibili: al momento della scelta le erano state prospettate soltanto 16 sedi nelle province di Brescia e Sondrio, nonostante risultassero ulteriori sedi vacanti, alcune delle quali nella provincia di Varese e più facilmente raggiungibili dalla Sicilia, successivamente rese disponibili nello scorrimento della graduatoria. Con il primo motivo lamentava violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, correttezza, buona fede e legittimo affidamento, nonché disparità di trattamento, omessa valutazione comparativa e ingiustizia manifesta, sostenendo che l'amministrazione avesse introdotto un criterio non previsto dal bando, relativo all'esigenza di distribuire uniformemente le coperture tra le province. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 28, comma 1, d.P.R. 487/2001, il difetto assoluto di motivazione e ulteriori profili di disparità di trattamento, per la mancata indicazione iniziale delle sedi della provincia di Varese poi comparse nello scorrimento. Con il terzo motivo deduceva travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, poiché la cancellazione si fondava su una rinuncia resa sulla base di informazioni parziali ed erronee. Il Ministero chiedeva il rigetto. Nel corso della camera di consiglio il TAR rilevava d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione, trattandosi di atto successivo all'approvazione della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito i motivi relativi all'illegittimità della limitazione delle sedi e della cancellazione dalla graduatoria. Ha ritenuto che la riserva di giurisdizione amministrativa prevista dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 riguardi esclusivamente la procedura concorsuale fino all'approvazione della graduatoria finale. Dopo tale momento, le controversie concernenti la nomina, l'assunzione, la scelta della sede e gli atti conseguenti alla rinuncia riguardano una posizione di diritto soggettivo e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Nel caso concreto la ricorrente non contestava la graduatoria né lo svolgimento della procedura concorsuale, ma rivendicava il diritto all'assunzione e alla scelta della sede secondo la posizione conseguita, contestando il successivo provvedimento di cancellazione. Il giudice ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, precisando che la causa potrà essere riproposta ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza resa in forma semplificata
La mancata comparizione della parte previamente avvisata non impedisce la definizione immediata del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; la non comparizione è stata ritenuta compatibile con la decisione in forma semplificata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha comunicato alle parti la possibile rilevazione d'ufficio del difetto di giurisdizione e la possibile definizione della causa con sentenza semplificata.
art. 63, d.lgs. 165/2001
La riserva alla giurisdizione amministrativa, contenuta all’art. 63, comma 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, che si sviluppano fino alla approvazione della graduatoria
La giurisdizione amministrativa copre la procedura concorsuale fino all'approvazione della graduatoria; le controversie successive relative all'assunzione, alla nomina, alla sede e agli atti conseguenti appartengono alla giurisdizione ordinaria del giudice del lavoro.
art. 28, comma 1, d.P.R. 487/2001
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione ai criteri di assegnazione delle sedi, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicazione per difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda
La controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo le regole della translatio iudicii.
Massime di principio
- La procedura concorsuale ai fini del riparto di giurisdizione termina con l'approvazione della graduatoria finale; la giurisdizione amministrativa riguarda le controversie relative alla fase pubblicistica anteriore o coincidente con tale approvazione.
- Le controversie successive all'approvazione della graduatoria, concernenti la nomina, l'assunzione, l'assegnazione della sede, la rinuncia all'incarico o la cancellazione dalla graduatoria conseguente alla rinuncia, riguardano una posizione di diritto soggettivo e spettano al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- Il riparto di giurisdizione non dipende dalla forma amministrativa dell'atto impugnato, ma dalla fase e dalla natura del potere esercitato: dopo la conclusione della procedura concorsuale l'amministrazione agisce, rispetto all'assunzione e agli atti conseguenti, secondo modelli privatistici propri del datore di lavoro.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →