Ordinanza n. 10075/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 1 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 1), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 2), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati (doc. n. 3), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi 2 UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati (doc. n. 4), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, pubblicato in data 23.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati (doc. n. 5), successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly (doc. n. 6) e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorché non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorché non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 7.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse (doc. n. 7); nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 6.2.2026 (doc. n. 7 bis); nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026 (doc. n. 7 ter); U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025 (doc. n. 8); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della mancata copertura integrale del contingente stabilito; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 7 gennaio 2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 6.2.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23.4.2026: per l’annullamento della graduatoria definitiva per l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026, e/o, comunque, di tutte le graduatorie afferenti al predetto corso di laurea e di tutte le relative assegnazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e dinieghi, anche parziali, sull'istanza di accesso alla documentazione relativa alle prove e alle operazioni di correzione del semestre filtro, oltre agli atti di non ammissione e alle graduatorie di accesso a odontoiatria
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa candidata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato gli esiti degli esami sostenuti nell'ambito del semestre filtro, propedeutici all'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, chiedendo l'annullamento degli atti di non ammissione e delle graduatorie, l'accertamento del diritto all'immatricolazione e l'ostensione della documentazione relativa alle proprie prove. In particolare, con istanza di accesso ex artt. 22 ss. l. n. 241/1990 ha richiesto gli atti e i verbali di correzione delle prove, inclusi quelli eventualmente formati dall'Università, dalla commissione, dal Cineca e dal Ministero. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere ricevuto parte della documentazione, insistendo soltanto per l'ostensione di ulteriori verbali di correzione individuali, relativi alle attività svolte dai singoli commissari.
La decisione
Il TAR ha deciso definitivamente l'istanza di accesso proposta ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla documentazione già trasmessa dall'Amministrazione nelle more del giudizio. Ha invece rigettato la richiesta residua relativa ai pretesi verbali di correzione individuali, rilevando che non risultava provata l'esistenza di ulteriori verbali rispetto a quelli già ostesi. L'accesso documentale può infatti avere ad oggetto soltanto documenti esistenti e detenuti dall'Amministrazione; il giudizio ex art. 116 c.p.a. non poteva essere esteso a questioni concernenti la correttezza sostanziale della procedura di correzione. Le spese della fase sono state poste in solido a carico dell'Università, del Ministero e del Cineca, per complessivi euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
L'accesso documentale presuppone l'esistenza di documenti amministrativi ostensibili e non consente di ottenere documenti non esistenti.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Il giudizio sull'accesso riguarda l'ostensione della documentazione richiesta; non può essere utilizzato per introdurre questioni estranee relative alla legittimità o correttezza sostanziale dell'attività amministrativa.
Massime di principio
- Il giudizio in materia di accesso documentale può avere ad oggetto soltanto documenti effettivamente esistenti e detenuti dall'amministrazione; non è configurabile un obbligo di formazione di nuovi documenti o verbali ai fini dell'ostensione.
- Quando, nel corso del giudizio ex art. 116 c.p.a., l'amministrazione trasmette la documentazione richiesta e il ricorrente dichiara di non avere più interesse rispetto a tale parte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente ai documenti già ostesi.
- Il giudizio sull'accesso non può trasformarsi in una verifica della legittimità o della correttezza sostanziale dell'attività amministrativa cui i documenti si riferiscono; tali questioni devono essere dedotte nell'eventuale giudizio di annullamento del provvedimento lesivo.
- La domanda di ostensione di ulteriori atti deve essere rigettata quando non emerga alcuna evidenza della loro esistenza, anche qualora il richiedente ipotizzi che siano stati formati nell'ambito della procedura amministrativa.
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