Ordinanza n. 182/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. -OMISSIS-– Div. Anticrim. Cat. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Latina in data 2 marzo 2026 e notificato in data 3 marzo 2026, con il quale è stato adottato il provvedimento di ammonimento nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, e successive modificazioni di cui alla L. n. 168/2023 nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa l'istruttoria svolta dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS- e dalla Questura di Latina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Latina recante ammonimento ai sensi dell'art. 3 d.l. 93/2013, con relativa istruttoria
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Latina gli ha applicato la misura dell'ammonimento, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa l'istruttoria del Commissariato di pubblica sicurezza e della Questura. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; in sede cautelare il ricorrente ha comunque lamentato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha qualificato l'ammonimento come misura tipicamente cautelare e preventiva, diretta a impedire la reiterazione degli atti persecutori e il verificarsi di conseguenze irreparabili, riconoscendo al Questore poteri discrezionali nella valutazione dell'opportunità e del momento di adozione del provvedimento. Ha escluso, in concreto, la sussistenza del periculum in mora, ritenendo che l'ammonimento costituisca un avviso orale a tenere un comportamento conforme alla legge e non determini un pregiudizio grave e irreparabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in € 800.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in l. 15 ottobre 2013, n. 119
Costituisce la base normativa indicata nel decreto impugnato per l'adozione dell'ammonimento.
art. 8 d.l. n. 11/2009
L'ammonimento è qualificato come provvedimento avente funzione tipicamente cautelare e preventiva, volto a evitare la reiterazione degli atti persecutori e conseguenze irreparabili.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore è una misura tipicamente cautelare e preventiva, preordinata a impedire la reiterazione degli atti persecutori e il prodursi di conseguenze irreparabili.
- Nell'adozione dell'ammonimento il Questore esercita un potere discrezionale quanto alla valutazione dell'opportunità e del momento di emanazione della misura.
- Ai fini della sospensione cautelare dell'ammonimento, il pregiudizio grave e irreparabile non può presumersi dalla mera adozione dell'atto, qualificato come avviso a tenere un comportamento conforme alla legge; occorre la dimostrazione concreta del periculum in mora.
Come è indicizzato
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