Sentenza n. 198/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza n. 795/2023 del Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, pubblicata in data 22/09/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a percepire il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e aveva condannato il Ministero ad attribuirle il beneficio per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre alle spese processuali. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, chiedendo l’esecuzione della sorte capitale, il pagamento degli interessi e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero il 14 gennaio 2024, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che la sentenza non era stata impugnata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza quanto all’esecuzione della sorte capitale riconosciuta dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha escluso la richiesta di pagamento degli interessi perché tale obbligazione non era contenuta nella pronuncia da eseguire e non poteva quindi essere introdotta nel giudizio di ottemperanza. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l’esecuzione contro una pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro e oggetto di esecuzione nel giudizio di ottemperanza.
DPCM 23 settembre 2015
Disciplina attuativa del beneficio della Carta elettronica del docente richiamata dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’esecuzione delle obbligazioni espressamente contenute nel titolo giudiziale, assegnando un termine per provvedere e predeterminando, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile, ai sensi della disciplina sui titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni, quando siano trascorsi inutilmente 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e la pronuncia non sia stata impugnata.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciuti interessi o ulteriori obblighi patrimoniali non previsti dalla sentenza da eseguire, poiché il giudice dell’esecuzione deve mantenersi entro i limiti oggettivi del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata al persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’esecuzione spontanea.
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