Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11126/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura di Roma del 10 ottobre 2022, notificato in data 16 gennaio 2023, con il quale è stata respinta la domanda di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 per i settori di attività di cui al comma 3, lett. a) del medesimo articolo, presentata in data 24 giugno 2020 da -OMISSIS- in qualità di legale rappresentante della società denominata -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202305572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura di Roma che aveva respinto la domanda di emersione presentata dal datore di lavoro. Il rigetto era fondato sugli accertamenti dell’Ispettorato del lavoro, dai quali risultava che, sia presso l’indirizzo dell’impresa indicato alla CCIAA sia presso la seconda sede dichiarata, non era presente alcuna azienda agricola con la denominazione indicata né alcun riferimento al legale rappresentante, con conseguente ritenuta inesistenza dell’impresa e impossibilità oggettiva di un’occupazione irregolare. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e delle garanzie partecipative, sostenendo di non avere ricevuto il preavviso di rigetto; violazione dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, assumendo che l’azienda fosse attiva al momento della domanda e contestando il rilievo attribuito alle circolari ministeriali; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, lesione del legittimo affidamento, illogicità e ingiustizia manifesta, lamentando che le verifiche fossero state effettuate a distanza di circa due anni dalla domanda. Ha inoltre eccepito la tardività della costituzione dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente respinto l’eccezione relativa alla tardiva costituzione dell’amministrazione, rilevando che, nel rito ordinario, il termine di costituzione previsto dall’art. 46 c.p.a. non è perentorio: la costituzione è possibile sino all’udienza, salva la maturazione delle preclusioni relative al deposito di documenti e memorie dopo i termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Quanto alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, il Collegio ha ritenuto provato dal contenuto del provvedimento che i motivi ostativi erano stati comunicati agli indirizzi di posta elettronica indicati nella domanda e che nulla era pervenuto. Tale attestazione, secondo il giudice, è assistita dalla fede privilegiata dell’art. 2700 c.c. e avrebbe potuto essere contestata soltanto mediante querela di falso, non proposta. Nel merito, il TAR ha ritenuto dirimente l’inesistenza dell’impresa datrice di lavoro, risultata non reperibile presso gli indirizzi dichiarati e priva di riferimenti al legale rappresentante. Tale circostanza rendeva oggettivamente impossibile l’occupazione irregolare del lavoratore e la stipulazione di un contratto nell’ambito della procedura di emersione. Il provvedimento è stato quindi ritenuto congruamente motivato, adeguatamente istruito e conforme all’art. 103 d.l. 34/2020. Il Collegio ha richiamato anche una precedente sentenza relativa a un’analoga istanza dello stesso datore di lavoro, rilevando che l’inesistenza dell’impresa non era stata specificamente contestata né in sede procedimentale né giudiziale. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    La procedura di emersione presuppone l’effettiva esistenza del datore di lavoro e la possibilità concreta di riferire a tale soggetto il rapporto di lavoro irregolare; l’inesistenza dell’impresa esclude tali presupposti.

  • art. 103, comma 4, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    L’insussistenza delle condizioni richieste per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione giustifica il rigetto della domanda di emersione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La contestazione della mancata comunicazione dei motivi ostativi è infondata quando il provvedimento attesta la comunicazione agli indirizzi indicati dall’interessato e tale attestazione non sia stata validamente contestata.

  • art. 46 c.p.a.

    Nel rito ordinario il termine di costituzione delle parti intimate non è perentorio; la costituzione tardiva resta possibile sino all’udienza, con perdita delle facoltà processuali soggette ai termini già scaduti.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il superamento dei termini per il deposito di documenti e memorie comporta, per la parte costituitasi tardivamente, le relative preclusioni, pur non impedendo la costituzione sino all’udienza.

  • art. 2700 c.c.

    Le attestazioni contenute nel provvedimento amministrativo circa fatti compiuti o constatati dal pubblico ufficiale sono assistite da fede privilegiata e possono essere contestate mediante querela di falso.

Massime di principio

  • La procedura di emersione dal lavoro irregolare richiede l’effettiva esistenza del datore di lavoro; qualora gli accertamenti dell’amministrazione dimostrino che l’impresa non è reperibile presso gli indirizzi dichiarati e non presenta riferimenti riconoscibili al legale rappresentante, viene meno il presupposto oggettivo dell’occupazione irregolare e la domanda può essere legittimamente respinta.
  • Quando il provvedimento amministrativo attesta l’avvenuta comunicazione dei motivi ostativi agli indirizzi di posta elettronica eletti dall’interessato nella domanda, tale attestazione è assistita dalla fede privilegiata propria dell’atto pubblico; la sua contestazione richiede querela di falso, non essendo sufficiente una generica negazione della ricezione.
  • Nel rito ordinario amministrativo, il termine di costituzione previsto dall’art. 46 c.p.a. non è perentorio: la parte intimata può costituirsi sino all’udienza, ma, se lo fa tardivamente, incorre nelle preclusioni derivanti dalla scadenza dei termini per il deposito di documenti e memorie stabiliti dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
  • La verifica dell’effettività dell’impresa datrice di lavoro e della concreta riferibilità del rapporto di lavoro al soggetto dichiarato costituisce un accertamento decisivo nella procedura di emersione; un provvedimento di rigetto fondato su accertamenti ispettivi coerenti e non specificamente contestati è adeguatamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.