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Sentenza

Sentenza n. 2325/2026 - Napoli, Sezione 4

per il riconoscimento - del diritto del minore ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (40 ore settimanali), o, in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito; - nonché, se del caso, mediante annullamento /disapplicazione previa sospensione dell’efficacia ex art. 55 c.p.a., da rendersi anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.: - a) della nota prot. -OMISSIS- del 22.01.2026 – V10 (All.1), comunicata con pec del 22.01.2026 (All.1bis) con la quale il Dirigente scolastico p. t. dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in riscontro ad una diffida presentata dalla madre del piccolo -OMISSIS- - per il tramite dello scrivente legale - comunicava che erano state assegnate all’alunno 12,50 ore di sostegno a fronte delle 40 ore di funzionamento settimanali; - b) del verbale del GLO redatto per -OMISSIS- in data 26.11.2025 (All.2), prot. -OMISSIS- del 12/01/26, (comunicato in data 22.01.2026 All.1bis) dal quale si evince che l’allievo possiede tempi brevi di attenzione e riesce a stare seduto per poco tempo, possiede un linguaggio ecolalico e incomprensibile ed ha acquisito solo in parte il controllo sfinterico; - c) del Piano Educativo Individualizzato, anno scolastico 2025/2026, prot. -OMISSIS- del 01.12.2025 V10 (All. 3) e comunicato il 22.01.2026 (All.1bis), laddove si evince che i) “(Il bambino) Non interagisce, tuttavia, in modo spontaneo con loro (i suoi compagni, n. d. r.) necessitando sempre della mediazione dell’insegnante per favorire l’interazione” (pag. 3, punto 4. a); ii) “Il bambino presenta un linguaggio ecolalico (…). Le sue ecolalie spesso sono incomprensibili” (pag. 3, punto 4. b); iii) “i tempi di attenzione sono molto limitati e necessitano di una continua sollecitazione e guida da parte dell’insegnante” (pag. 3, punto 4. c); - d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, comunque connessi, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell’organico per il sostegno determinato dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Giustizia amministrativa202601143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Assegnazione di 12,50 ore settimanali di sostegno scolastico, unitamente al verbale del GLO, al PEI e agli atti presupposti relativi all’organico di sostegno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitori di alunno disabile)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto che le 12,50 ore settimanali di sostegno assegnate al minore, a fronte di una frequenza scolastica di 40 ore, fossero insufficienti rispetto alla situazione di handicap ex art. 3, comma 1, l. 104/1992 e alle esigenze emergenti dalla documentazione sanitaria, dal verbale del GLO e dal PEI. Sono state articolate censure di violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, dell’art. 40 l. 449/1997, dell’art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 80/2010, nonché dell’art. 3 l. 241/1990, chiedendo il riconoscimento del diritto del minore a un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico o, in subordine, per il numero di ore ritenuto necessario dal giudice.

La decisione

Il Tribunale ha preso atto che, dopo l’adozione della misura cautelare monocratica, l’amministrazione scolastica ha riesaminato la situazione del minore e ha assegnato la copertura integrale delle esigenze di sostegno per l’intero anno scolastico 2025/2026. Poiché il bene della vita perseguito è stato conseguito in via amministrativa, è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio ed è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico solidale delle amministrazioni resistenti secondo il principio della soccombenza virtuale, in ragione della condotta amministrativa successiva e dell’accoglimento cautelare, e liquidate in euro 750, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la cessazione della materia del contendere ... può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per effetto di un’attività amministrativa successiva, il ricorrente consegue integralmente il bene della vita richiesto, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 56 c.p.a.

    È stato richiamato per la tutela cautelare monocratica, concessa in ragione dell’estrema gravità e urgenza della situazione.

  • art. 55 c.p.a.

    È stato richiamato quale base della domanda cautelare collegiale.

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    Individua la situazione di handicap del minore posta a fondamento della richiesta di adeguamento delle ore di sostegno.

  • artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992

    Sono stati invocati quali disposizioni poste a tutela dell’integrazione scolastica e del diritto al sostegno dell’alunno con disabilità.

  • d.lgs. 66/2017

    È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

  • art. 40 l. 449/1997

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione all’organizzazione e all’assegnazione del sostegno scolastico.

  • art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007

    È stato richiamato, unitamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, a sostegno della pretesa a un adeguato livello di sostegno scolastico.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato per il profilo motivazionale degli atti di assegnazione delle ore di sostegno.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando l’amministrazione, nel corso del giudizio, attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto, facendo venir meno in modo oggettivo e integrale la lite.
  • In una controversia sull’assegnazione delle ore di sostegno, la rivalutazione amministrativa della situazione dell’alunno e la successiva assegnazione della copertura necessaria per l’intero periodo scolastico soddisfano la pretesa sostanziale azionata e rendono inutile una pronuncia di merito sull’originaria assegnazione.
  • La soccombenza virtuale consente di porre le spese a carico dell’amministrazione quando il venir meno della materia del contendere dipende da un’attività amministrativa successiva che ha soddisfatto la domanda del ricorrente, valutando l’esito presumibile della lite e la condotta processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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