Cassazione Penale, Sentenza n. 17821/2026 del 18/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi. Primo motivo: denuncia di erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 2), 223, comma 1 e 2, n. 2), e 217 legge fallimentare e vizio di motivazione per assenza dell'elemento soggettivo (si sostiene che le condotte fossero al piu frutto di culpa in eligendo e in vigilando e quindi riqualificabili all'art. 217 l.f.). Secondo motivo: censura per mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.; dedotta la sopravvenuta vendita di beni personali e aziendali per soddisfare i creditori e la conseguente incidenza sul trattamento sanzionatorio e sulla possibilita di ottenere la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha assorbito il secondo. Ha ritenuto insufficiente la motivazione delle decisioni di merito sia in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sia in relazione al delitto di causazione del dissesto mediante operazioni dolose. In particolare: per la bancarotta documentale le decisioni di merito non hanno distinto adeguatamente tra occultamento delle scritture (fattispecie autonoma che richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta di scritture (delitto a dolo generico basato su libri effettivamente rinvenuti e falsificati); per la causazione del dissesto la Corte ha rilevato che la motivazione si e limitata a richiamare l'inosservanza di obblighi di legge (es. mancati provvedimenti in presenza di azzeramento del capitale) e non ha dato conto dell'esistenza di operazioni dolose intese come pluralita di atti coordinati e consapevoli nell'esito dannoso. Per queste ragioni la sentenza impugnata e stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte sottolinea la distinzione tra occultamento fisico delle scritture (che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta o falsificazione delle scritture (ipotesi a dolo generico, accertabile sui libri effettivamente rinvenuti).
legge fallimentare, art. 217
Norma riguardante la riqualificazione della condotta in caso di colpa; il ricorrente invocava una qualificazione per culpa in eligendo e vigilando, ma la Corte ha ritenuto necessario un piu accurato accertamento dei profili soggettivi e delle modalita di commissione per definire la qualifica del fatto.
legge fallimentare, art. 223, comma 2, n. 2
Regola le operazioni dolose che cagionano il dissesto; la Corte precisa che per rientrare in questa fattispecie occorre una pluralita di atti coordinati e consapevoli che integrino operazioni intrinsecamente pericolose per la salute economica dell'impresa, non semplici omissioni o inosservanze isolate.
legge fallimentare, art. 224, primo e secondo comma, n. 2
Prevede la responsabilita penale per bancarotta semplice per gli organi sociali che hanno concorso a cagionare o aggravare il dissesto mediante inosservanza di obblighi di legge; la Corte richiama che molte condotte contestate potrebbero rientrare in questa fattispecie quando siano omissioni di obblighi formali (es. convocazione assemblea) e non operazioni dolose complesse.
codice penale, art. 62, n. 4
Circostanza attenuante generica richiamata dal ricorrente; la Corte assorbe la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio dopo aver accolto il motivo principale e ha rinviato la valutazione complessiva al giudice del rinvio.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173
Limiti di riesame del ricorso per cassazione; la Corte dichiara di aver valutato i motivi entro i limiti consentiti da questa norma.
codice civile, art. 2482-bis
Obbligo di convocazione dell'assemblea in caso di perdita di un terzo del capitale sociale; citato a titolo di giurisprudenza richiamata per individuare gli obblighi la cui inosservanza puo integrare bancarotta semplice.
codice civile, art. 2447
Norma sulla riduzione del capitale al di sotto del limite legale e convocazione dell'assemblea; richiamata in giurisprudenza come esempio di obbligo la cui inosservanza puo rilevare penalmente ai sensi dell'art. 224 l.f.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra occultamento delle scritture contabili (richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e falsificazione o fraudolenta tenuta delle scritture (delitto a dolo generico accertabile su libri rinvenuti).
- Per contestare la causazione del dissesto mediante operazioni dolose (art. 223 l.f.) e necessario dimostrare una pluralita di atti coordinati e consapevoli diretti all'esito dannoso; semplici omissioni di obblighi di legge possono ricadere nella bancarotta semplice (art. 224 l.f.).
- L'inosservanza di obblighi formali imposti dalla legge (es. convocazione assemblea in caso di perdita di capitale) puo costituire fattispecie di bancarotta semplice se causa o concausa del dissesto, ma richiede motivazione puntuale sul nesso causale.
- La qualificazione giuridica della condotta (fra bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta semplice o altra fattispecie) dipende strettamente dall'accertamento degli elementi materiali e soggettivi e deve essere espressamente e dettagliatamente motivata in sentenza.
- Le circostanze attenuanti e il trattamento sanzionatorio devono essere esaminate solo dopo una corretta qualificazione del reato; errori di qualificazione possono assorbire o pregiudicare la valutazione delle attenuanti.
- In caso di dubbio sulla sussistenza del dolo specifico o sulla complessita delle operazioni contestate, e probabile l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al fine di un esame di merito piu approfondito.
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