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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02027/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva, poi integrata con piano, relazione dell'attestatore e documentazione. Il piano prevedeva il reperimento di una parte decisiva della provvista tramite il realizzo di crediti infragruppo e la conclusione di accordi di ristrutturazione da parte di società collegate, oltre alla liquidazione di altri asset. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda e contestualmente dichiarato il fallimento; la corte d'appello aveva confermato l'inammissibilità, ritenendo che la fattibilità del piano fosse fondata su eventi futuri e incerti, non adeguatamente specificati dall'attestatore, soprattutto quanto a probabilità di verificazione e tempi di realizzo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 160, 161 e 162 l.fall., sostenendo che il giudice di merito avesse sconfinato nel sindacato sulla convenienza e fattibilità economica del piano, anziché limitarsi alla fattibilità giuridica; 2) violazione degli artt. 1353 e 1362 c.c. e degli artt. 161 e 162 l.fall., lamentando che la corte d'appello avesse impropriamente trasformato il rischio di esecuzione del piano in una vera e propria condizione sospensiva, riferendo il giudizio di inammissibilità al piano e non alla domanda; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non aver considerato le lettere delle banche e una relazione attestativa relative agli accordi di ristrutturazione delle società collegate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme alla propria giurisprudenza in tema di controllo del giudice sull'attestazione nel concordato preventivo: il tribunale può verificare completezza dei dati, chiarezza dei criteri di giudizio e adeguatezza dell'informazione ai creditori, specie quando il piano si fondi su eventi futuri e incerti che devono essere descritti specificamente e con elevata probabilità di verificazione in tempi ragionevoli. Nel caso concreto, la parte preponderante della provvista dipendeva da accordi di ristrutturazione ancora in fase embrionale e da tempi non indicati, sicché l'attestazione era stata ritenuta inidonea a fornire ai creditori elementi sufficienti per un voto consapevole. Tutti e tre i motivi sono stati reputati inammissibili: il primo e il secondo perché miravano a contestare una valutazione di merito coerente con la giurisprudenza di legittimità, il terzo perché non spiegava la decisività dei documenti asseritamente omessi. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difese degli intimati. È stata inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    richiamato quale base della domanda di concordato con riserva e del successivo deposito del ricorso completo di piano e relazione dell'esperto

  • art. 161 l.fall.

    norma che disciplina il concordato preventivo e l'attestazione del professionista; il controllo del giudice può investire completezza, chiarezza e coerenza dell'attestazione

  • art. 160 l.fall.

    richiamato nei motivi di ricorso per delimitare il sindacato del giudice alla fattibilità giuridica del piano

  • art. 162 l.fall.

    richiamato nei motivi di ricorso e nella verifica dell'ammissibilità della domanda di concordato

  • art. 182-bis l.fall.

    richiamato in relazione agli accordi di ristrutturazione da cui dipendeva una parte essenziale della provvista del piano

  • art. 1353 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea evocazione della condizione sospensiva nel concordato

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio dedotto nel secondo motivo

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di fatti e documenti decisivi

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il primo motivo, perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità

  • Cass., S.U., n. 1521/2013

    richiamata per distinguere tra sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica e valutazione di merito rimessa ai creditori

  • Cass. n. 9061/2017

    richiamata per la nozione di causa concreta del concordato e il limite del controllo giudiziale

  • Cass. n. 21555/2021

    richiamata per affermare che il giudice può verificare completezza dei dati, comprensibilità dei criteri e adeguatezza dell'informazione ai creditori

  • Cass. n. 5653/2019

    richiamata nel medesimo senso sul controllo dell'attestazione

  • Cass. n. 5825/2018

    richiamata nel medesimo senso sul controllo dell'attestazione

  • Cass. n. 7979/2017

    richiamata nel medesimo senso sul controllo dell'attestazione

  • Cass. n. 2130/2014

    richiamata nel medesimo senso sul controllo dell'attestazione

  • Cass. n. 11014/2013

    richiamata nel medesimo senso sul controllo dell'attestazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo il giudice non può sostituirsi ai creditori nella valutazione della convenienza economica del piano, ma può e deve controllare la fattibilità giuridica della proposta e la regolarità della procedura, inclusa l'adeguatezza dell'informazione fornita ai creditori.
  • L'attestazione del professionista non può essere meramente assertiva o astratta: quando il piano dipende da eventi futuri e incerti, questi devono essere specificamente indicati e sorretti da elementi idonei a renderne elevata la probabilità di verificazione in tempi ragionevoli.
  • Se la realizzazione del concordato è subordinata in concreto al perfezionamento di accordi di ristrutturazione ancora in fase embrionale o a tempi non chiariti, l'attestazione deve illustrare puntualmente modalità, stato delle trattative e scansione temporale delle operazioni, altrimenti è inidonea a supportare un voto consapevole dei creditori.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non spiega in modo preciso la concreta decisività dei documenti asseritamente trascurati rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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