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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10140/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale come amministratore unico della FARITEL s.r.l. (fallita). Gli specifici motivi: 1) omessa motivazione sulla mancanza dell'elemento soggettivo rispetto alla dichiarazione di fallimento; 2) vizio di motivazione e violazione di legge sull'elemento soggettivo della bancarotta documentale (dolo generico vs dolo specifico), in particolare mancata dimostrazione dell'intenzionalità; 3) contraddittorietà nella determinazione delle pene accessorie rispetto alla pena principale; 4) mancata motivazione sul diniego del beneficio della non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo ritenendolo fondato. Ha rilevato che la sentenza impugnata non ha adeguatamente distinto e motivato se la fattispecie contestata fosse la bancarotta documentale 'specifica' per omessa tenuta delle scritture (che richiede dolo specifico diretto a recare pregiudizio ai creditori) o la bancarotta documentale 'generica' per irregolare tenuta (dolo generico). Poiché dall'imputazione e dalla sentenza di primo grado emerge l'omessa tenuta delle scritture contabili, la Cassazione ha ritenuto necessaria una motivazione specifica sulla sussistenza del dolo specifico. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio, con la precisazione che il giudice del rinvio deve delimitare la condotta (omessa tenuta) e motivare logicamente circa il dolo specifico. Le altre censure sono state assorbite dall'accoglimento di questo motivo.

Norme richiamate

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Richiamata per delimitare i motivi di censura ammessi in Cassazione (limiti di impugnazione rispetto a quanto dedotto in appello).

  • legge fallimentare, art. 216, comma 1, lett. b)

    Norma di riferimento per la bancarotta documentale: contiene sia l'ipotesi di occultamento delle scritture (richiede dolo specifico) sia la fraudolenta tenuta delle scritture (fattispecie distinta che può configurare dolo generico). La distinzione ha rilievo decisivo sull'elemento soggettivo richiesto.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez.5, n. 33114/08.10.2020, Rv.279838)

    Principio applicato dalla Corte: l'occultamento o omessa tenuta delle scritture, che sottrae la documentazione alla disponibilità degli organi fallimentari, è fattispecie autonoma che richiede dolo specifico; la fraudolenta tenuta è invece ipotesi a dolo generico che presuppone l'esistenza di libri effettivamente rinvenuti ed esaminati.

  • Giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unite (richiamata sulla determinazione delle pene accessorie)

    Richiamata in relazione al principio che la determinazione delle pene accessorie deve essere coerente e motivata in relazione alla pena principale e alle circostanze; eventuali incongruenze devono essere giustificate dal giudice.

Massime di principio

  • In casi di bancarotta documentale è indispensabile individuare con precisione se si tratta di omessa tenuta/occultamento delle scritture (fattispecie 'specifica') o di irregolare/fraudolenta tenuta (fattispecie 'generica'), perché la qualificazione incide sull'elemento soggettivo richiesto (dolo specifico vs dolo generico).
  • Se l'imputazione riguarda l'omessa tenuta delle scritture contabili, il giudice deve motivare specificamente la sussistenza del dolo specifico "al fine di recare pregiudizio ai creditori"; non è sufficiente richiamare la posizione dell'amministratore o la consapevolezza degli obblighi senza esplicitare l'intenzionalità di nuocere ai creditori.
  • Non è ammesso confondere o ricondurre a dolo generico una fattispecie per la quale l'imputazione e le prove delineano invece la forma specifica: in tale evenienza la sentenza è vulnerabile per vizio di motivazione e deve essere riqualificata o rinnovata la valutazione probatoria.
  • La determinazione delle pene accessorie deve essere coerente con la pena principale e adeguatamente motivata; l'applicazione del minimo alla pena principale insieme al massimo alle pene accessorie richiede esplicita giustificazione per evitare vizio di contraddittorietà.
  • Il diniego del beneficio della non menzione richiede una motivazione che consideri la natura rieducativa dell'istituto e le finalità di stimolo all'emenda dell'imputato; la mera affermazione negativa senza ragionamento può essere censurata.

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