Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-544/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2019. — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs contro Henrika Dakneviciute. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Attività autonoma – Cittadina dell’Unione europea che ha cessato di esercitare la sua attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto – Mantenimento della qualità di persona che esercita un’attività autonoma. — Causa C-544/18

Giurisprudenza europea62018CJ0544

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha risolto un rinvio pregiudiziale dell'Upper Tribunal britannico sul diritto di soggiorno e sulla qualifica di lavoratrice autonoma di una cittadina lituana che aveva sospeso l'attività per gravidanza e parto. Richiamando la propria giurisprudenza in materia di lavoratrice subordinata e la disciplina sulla parità di trattamento delle lavoratrici autonome, ha affermato che la sospensione temporanea non fa perdere la qualità di autonoma se vi è ripresa entro un termine ragionevole. La decisione incide indirettamente sull'accesso a prestazioni sociali collegate al diritto di soggiorno.

Interpretazione dell'articolo 49 TFUE: mantenimento della qualità di lavoratrice autonoma per la donna che interrompe l'attività per gravidanza e parto.

La questione giuridica

Se l'articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che una cittadina dell'Unione che abbia cessato di esercitare un'attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conserva la qualità di persona che esercita un'attività autonoma, a condizione che riprenda l'attività o trovi un'altra attività autonoma o un impiego entro un periodo ragionevole dopo la nascita del figlio.

Principio di diritto

L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che una donna che abbia cessato di esercitare un'attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conserva la गुणवत्ता di persona che esercita un'attività autonoma, purché riprenda tale attività o trovi un'altra attività autonoma o un impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio. La Corte estende alla lavoratrice autonoma il principio già affermato per la lavoratrice subordinata, per evitare che la gravidanza e il parto dissuadano dall'esercizio della libertà di stabilimento e per garantire una tutela equivalente in situazioni di vulnerabilità comparabile.

Norme richiamate

  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 16, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2004/38/CE
  • Direttiva 2010/41/UE
  • Articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2010/41/UE

Mantenimento della qualità di lavoratrice autonoma in caso di gravidanza e parto

La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale dell’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) del Regno Unito, nell’ambito di una controversia tra l’amministrazione fiscale e doganale britannica e la sig.ra Henrika Dakneviciute, cittadina lituana. La questione nasce dal rifiuto di un assegno settimanale per figli a carico, rifiuto collegato alla verifica del diritto di soggiorno nel Regno Unito e, in particolare, alla conservazione della qualità di lavoratrice autonoma durante una sospensione dell’attività dovuta a gravidanza e parto.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Dakneviciute aveva lavorato nel Regno Unito come lavoratrice subordinata e, dopo aver appreso di essere incinta, aveva iniziato un’attività autonoma come estetista. Aveva percepito un’indennità di maternità a partire dall’11 maggio 2014; il figlio era nato l’8 agosto 2014. Dal 22 luglio 2014 alla fine di ottobre 2014 aveva sospeso l’attività, poi aveva ripreso un’attività autonoma marginale prima di cessarla nuovamente e di presentare, nel febbraio 2015, una domanda di assegno per persone in cerca di occupazione.

La domanda di assegno settimanale per figli a carico, presentata il 27 agosto 2014, era stata respinta dall’amministrazione con la motivazione che la richiedente non disponeva di un diritto di soggiorno idoneo ai sensi della normativa nazionale. Il First-tier Tribunal aveva annullato il diniego, ma l’amministrazione aveva impugnato la decisione dinanzi all’Upper Tribunal, il quale ha poi sottoposto alla Corte la questione interpretativa.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 49 TFUE, relativo alla libertà di stabilimento;
  • la direttiva 2004/38/CE, soprattutto:
    • articolo 1, lettera a), sulle modalità di esercizio del diritto di circolazione e soggiorno;
    • articolo 7, paragrafi 1 e 3, sul diritto di soggiorno oltre tre mesi e sul mantenimento della qualità di lavoratore subordinato o autonomo in taluni casi;
    • articolo 16, paragrafi 1 e 3, sul diritto di soggiorno permanente e sulle assenze che non interrompono la continuità della residenza, comprese quelle dovute a gravidanza e maternità;
  • la direttiva 2010/41/UE, in particolare il considerando 18 e l’articolo 8, paragrafo 1, sulla tutela delle lavoratrici autonome gestanti e sull’indennità di maternità.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il principio già affermato nella sentenza Saint Prix, relativo alla lavoratrice subordinata che interrompe temporaneamente l’attività per le ultime fasi della gravidanza e il periodo successivo al parto, potesse essere applicato anche alla persona che esercita un’attività autonoma ai sensi dell’articolo 49 TFUE.

Ragionamento della Corte

La Corte muove dalla premessa che la direttiva 2004/38 costituisce un testo di codificazione e revisione delle regole in materia di libera circolazione e soggiorno, ma non esaurisce tutte le ipotesi in cui un cittadino dell’Unione conserva la qualità rilevante ai fini del soggiorno. Richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui gli articoli 45 e 49 TFUE garantiscono la stessa tutela giuridica e mirano entrambi a facilitare l’esercizio di attività lavorative di qualsiasi natura nell’Unione.

La Corte rileva che sarebbe dissuasivo per una cittadina dell’Unione esercitare la libertà di circolazione se, in caso di gravidanza nello Stato membro ospitante e di temporanea cessazione dell’attività autonoma, rischiasse di perdere la qualità di lavoratrice autonoma. Perciò, come già affermato per la lavoratrice subordinata, anche la donna che svolge un’attività autonoma deve poter conservare tale qualità quando la sospensione è dovuta alle limitazioni fisiche connesse alla gravidanza e al parto, a condizione che riprenda l’attività o trovi un’altra attività autonoma o un impiego entro un termine ragionevole.

La Corte respinge l’argomento del governo del Regno Unito secondo cui una lavoratrice autonoma potrebbe farsi sostituire temporaneamente: tale possibilità non può essere presunta in ogni situazione, specie se l’attività richiede un rapporto personale o fiduciario con la clientela.

Il ragionamento è ulteriormente rafforzato da due elementi:

  • la giurisprudenza Gusa, che ha evidenziato la vulnerabilità comparabile di lavoratori subordinati e autonomi quando sono costretti a cessare l’attività;
  • l’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, che considera la gravidanza e la maternità come motivi rilevanti idonei a non interrompere la continuità della residenza ai fini del soggiorno permanente, confermando che tali eventi non devono penalizzare la posizione della donna nel diritto dell’Unione.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che una donna che abbia cessato di esercitare un’attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conserva la qualità di persona che esercita un’attività autonoma, purché riprenda tale attività o trovi un’altra attività autonoma o un impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio.

Rilievo pratico

Per gli operatori italiani, la pronuncia conferma un’interpretazione ampia e non discriminatoria dello status di lavoratore autonomo nel diritto UE, con effetti diretti sulla valutazione del diritto di soggiorno e, di riflesso, sull’accesso a prestazioni sociali collegate a tale status. La gravidanza e il parto non possono determinare automaticamente la perdita della posizione giuridica di autonoma nello Stato membro ospitante, quando la sospensione dell’attività sia temporanea e seguita da una ripresa entro un termine ragionevole.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentolibera circolazione dei cittadini dell'unionediritto di soggiornomaternità e tutela della lavoratrice autonomaprestazioni familiari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.