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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15583/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha rilevato che l'Amministrazione finanziaria, in autotutela, aveva accolto le istanze di rimborso della contribuente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Su richiesta concorde delle parti ha disposto la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva chiesto il rimborso dell'IRAP asseritamente versata in eccesso per l'anno d'imposta 2006, pari a Euro 72.622,77, deducendo che il credito dipendeva da quote di svalutazione di crediti già contabilizzate in anni precedenti e non dedotte dalla base imponibile. L'Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo che, a seguito della modifica dell'art. 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997 operata dall'art. 6 del D.L. n. 203 del 2005, tali svalutazioni erano divenute irrilevanti ai fini IRAP dal 2005 anche se formatesi in anni precedenti. La contribuente aveva impugnato il diniego e aveva ottenuto esito favorevole nei gradi di merito. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione della normativa sull'IRAP e dello Statuto del contribuente, lamentando che la CTR avesse seguito un precedente di legittimità da rimeditare; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., assumendo erroneamente riconosciuta l'autorità di cosa giudicata di una precedente sentenza tra le stesse parti. Prima dell'esame nel merito, però, l'Amministrazione comunicava di avere accolto in autotutela le istanze di rimborso e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con adesione della controparte anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come base formale dei due motivi di ricorso per cassazione, entrambi formulati per violazione di legge.

  • art. 3 L. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità violato in relazione al regime di deducibilità IRAP.

  • art. 6, comma 1, lett. n), D.Lgs. n. 446/1997

    Indicata dall'Amministrazione come disposizione che, dopo la modifica, rendeva irrilevanti ai fini IRAP le svalutazioni dei crediti.

  • art. 11-bis D.Lgs. n. 446/1997

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme sull'IRAP.

  • art. 2, comma 2, D.L. n. 168/2004

    Richiamato nel primo motivo quale disposizione rilevante nel quadro normativo invocato.

  • art. 106, comma 3, D.P.R. n. 917/1986

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina fiscale delle svalutazioni dei crediti.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma sulla cosa giudicata, che la CTR avrebbe applicato erroneamente riconoscendo efficacia preclusiva a una precedente decisione tra le stesse parti.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, l'amministrazione soccombente in atti riconosce di avere accolto in autotutela la pretesa del contribuente, il processo viene meno per cessazione della materia del contendere e la Corte non esamina i motivi di ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere comporta la declaratoria di estinzione del giudizio, indipendentemente dalla fondatezza o infondatezza dei motivi di ricorso originariamente proposti.
  • Quando l'estinzione deriva da un accordo o da una richiesta congiunta delle parti, le spese di lite possono essere compensate integralmente.
  • L'eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c. deve essere valutata solo se il giudizio prosegue nel merito; se sopravviene la cessazione della materia del contendere, resta assorbita.
  • In materia tributaria, la sopravvenuta definizione in autotutela della pretesa oggetto di contestazione può travolgere l'interesse alla decisione sull'impugnazione del diniego di rimborso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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