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Sentenza

Sentenza n. 100/2026 - Ancona, Sezione 2

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 143/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 867/2022, pubblicata in data 06/07/2024, notificata in data 21/10/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l’amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposto il pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati. Ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’amministrazione non aveva dedotto alcuna ragione contraria. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prevedendo l’attivazione del commissario su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e l’esecuzione dell’incarico entro i successivi 120 giorni. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza volto all’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all’amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • Quando una sentenza passata in giudicato riconosce un credito pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione e il titolo non viene eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’amministrazione l’integrale adempimento, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui attivazione può essere subordinata a un’istanza del creditore dopo la scadenza del termine per l’adempimento.
  • L’amministrazione che non abbia eseguito il giudicato al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza deve essere condannata alle spese del relativo giudizio, quando l’inadempimento non sia controverso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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