Cassazione Penale, Sentenza n. 1842/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di direzione e organizzazione di una associazione di tipo mafioso. Il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione, sostenendo in particolare: 1) mancanza di attribuzione di condotte concrete e materiali riconducibili alla sua militanza nell'associazione; 2) errata interpretazione delle intercettazioni (con la tesi che alcune conversazioni sarebbero state mera confidenza tra conoscenti); 3) contraddittorietà e insufficienza delle prove circa la riunione tenuta presso un immobile di sua pertinenza a Torre del Greco (contestate sia la convocazione sia la reale tenuta e oggetto dell'incontro); 4) criticità tecnica e probatoria sulla corrispondenza tra trascrizione e file audio di una conversazione d'agosto 2021; 5) assenza di prove che abbia concretamente svolto il ruolo di tramite con il suocero detenuto, nonostante vi siano conversazioni da terzi che ne auspicavano il contributo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la decisione del Tribunale del riesame che aveva mantenuto la custodia cautelare. La Cassazione ha richiamato i principi di diritto sul sindacato in sede di legittimità delle valutazioni circa la sussistenza dei gravi indizi, precisando che non è consentito effettuare una diversa valutazione di fatto o alternative interpretazioni delle risultanze investigative se non quando la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole. Il giudice ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base del complesso indiziario (intercettazioni, videoriprese, disponibilità a ricevere sodali in un luogo di sua pertinenza, contesto delle conversazioni relative al progetto di scalata interna al clan e riferimenti da terzi alla sua funzione di collegamento). Quanto all'obiezione sulla trascrizione/audio, pur rilevando un errore di lettura della censura difensiva, la Corte ha ritenuto la questione non decisiva rispetto alla tenuta complessiva della motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 (Audino, Rv. 215828)
Sez. U, Sent. n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828
Stabilisce che in materia di misure cautelari il giudice di legittimità verifica l'adeguatezza della motivazione sulla gravità del quadro indiziario e la congruenza della valutazione degli elementi rispetto ai canoni della logica; non può riformulare valutazioni di merito.
Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli, Rv. 276976)
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976
Ricorda che il sindacato di cassazione non può trasformare censure di motivazione in una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar, Rv. 263715)
Sez. U, Sent. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715
Afferma che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari il sindacato è limitato al controllo della logica e completezza della motivazione sui gravi indizi; non è consentito rivedere liberamente la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.
- La prova indiziaria va valutata nel suo complesso: singoli elementi debbono essere apprezzati nella loro interazione e non isolatamente; la somma di elementi deboli può configurare un quadro indiziario grave se coerente e circostanziato.
- Intercettazioni, videoriprese e la scelta di luoghi appartati per riunioni assumono rilievo probatorio quando si inseriscono in un contesto investigativo unitario che ne dà significato collegato al reato contestato.
- La mera assenza di atti materiali direttamente riconducibili a un imputato non esclude la sua intraneità all'associazione se emergono elementi indiziari che collegano rapporti, disponibilità e ruoli all'interno del sodalizio.
- Dichiarazioni o aspettative manifestate da terzi circa il ruolo di una persona (p.es. l'aspettativa che svolga funzioni di collegamento) possono costituire indizio indiretto valido se inserite in un quadro probatorio complessivo.
- Contestazioni tecniche su trascrizioni o file audio devono incidere in modo decisivo sul quadro probatorio per determinare l'annullamento della misura; se l'elemento contestato non è centrale, l'errore non è necessariamente decisivo.
- Le censure difensive che si risolvono in proposte interpretazioni alternative delle conversazioni intercettate sono, di norma, ricadenti nella valutazione di merito e quindi non ammissibili in cassazione salvo che emerga manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
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