Cassazione Penale, Ordinanza n. 27397/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La decisione riguarda un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza della Corte di cassazione del 19/05/2026, che aveva disposto la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore di due parti civili, indicate congiuntamente. Dal testo emerge che una delle parti civili era ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, quindi, la relativa liquidazione non doveva essere posta a carico dell'imputato in via diretta, ma andava effettuata con separato decreto di pagamento ai sensi della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato. La correzione serve dunque a distinguere le due statuizioni sulle spese, una in favore della parte civile non ammessa al patrocinio e l'altra da liquidarsi in favore dello Stato per la parte ammessa.
La decisione
La Corte di cassazione dispone la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza-documento e del ruolo d'udienza del 19/05/2026: dopo le parole "oltre accessori di legge" deve aggiungersi che la condanna alle spese riguarda la parte civile Danila Marian Daniel, mentre per la parte civile Danila Mariana, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle spese sostenute nel giudizio dovrà essere effettuata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, con pagamento in favore dello Stato. Il provvedimento non affronta il merito della responsabilità penale, ma rettifica un errore materiale sulle spese di rifusione.
Norme richiamate
art. 82 d.p.r. 115/2002
richiamato per la liquidazione separata delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, mediante decreto di pagamento
art. 83 d.p.r. 115/2002
richiamato insieme all'art. 82 per la disciplina del decreto di pagamento delle spese spettanti alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- Quando una parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione delle spese processuali ad essa riferibili non può essere confusa con quella dovuta a una parte civile non ammessa, ma deve essere separata e regolata con il decreto di pagamento previsto dalla disciplina sul patrocinio.
- Un dispositivo che cumuli indistintamente la rifusione delle spese in favore di più parti civili può essere corretto come errore materiale se dagli atti emerge che solo una di esse era ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, pertanto, la statuizione sulle spese deve essere distinta.
- La correzione dell'errore materiale è lo strumento processuale appropriato quando il testo del dispositivo non riflette correttamente una statuizione già desumibile dagli atti e dalla motivazione, senza incidere sulla decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27351/2026 del 21/07/2026
- ordinanza_penale · 21 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27352/2026 del 21/07/2026
- ordinanza_penale · 21 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27359/2026 del 21/07/2026
- ordinanza_penale · 21 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27367/2026 del 21/07/2026
- ordinanza_penale · 21 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27370/2026 del 21/07/2026
- ordinanza_penale · 21 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27371/2026 del 21/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →