Regolamento (UE) 2019/1124
Regolamento delegato (UE) 2019/1124 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il funzionamento del registro dell’Unione per consentire la corretta contabilizzazione degli adempimenti degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni vincolanti delle emissioni di gas serra nel periodo 2021-2030. Introduce definizioni, conti dedicati alle AEA, regole di creazione, trasferimento, riporto, prestito e utilizzo della riserva di sicurezza, nonché meccanismi di calcolo del saldo e dello stato di adempimento. Prevede inoltre nuove informazioni pubbliche e per i titolari dei conti, oltre all’aggiornamento degli allegati tecnici del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 sul funzionamento del registro dell’Unione per integrare la contabilizzazione delle unità AEA e le operazioni connesse al regolamento (UE) 2018/842 (ESR).
Ambito di applicazione
Si applica al registro dell’Unione istituito nell’ambito della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, alle operazioni e ai conti relativi alle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA) utilizzate dagli Stati membri per l’adempimento degli obblighi del regolamento (UE) 2018/842 nel periodo di adempimento 2021-2030. Incide anche sulle operazioni residue del periodo 2013-2020, che restano disciplinate dal regolamento (UE) n. 389/2013 fino al 1° luglio 2023 per le operazioni ancora da concludere. Si rivolge agli amministratori centrali, agli amministratori nazionali, alle autorità competenti e, indirettamente, ai titolari dei conti nel registro dell’Unione.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 per il funzionamento del registro dell’Unione in relazione all’ESR
Il regolamento delegato (UE) 2019/1124 interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/1122 per adattare il registro dell’Unione alla contabilizzazione delle misure previste dal regolamento (UE) 2018/842, che disciplina le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030. La finalità è garantire una contabilizzazione accurata e uniforme delle AEA e delle operazioni connesse, distinguendo nettamente il nuovo periodo ESR 2021-2030 dalle operazioni residue relative al periodo 2013-2020.
Ambito di applicazione e contesto normativo
Il regolamento si applica al registro dell’Unione istituito nell’ambito della direttiva 2003/87/CE e riguarda gli Stati membri nell’esecuzione dei loro obblighi di limitazione delle emissioni di gas serra ai sensi del regolamento (UE) 2018/842. Il testo richiama inoltre la disciplina transitoria applicabile alle operazioni relative al periodo 2013-2020, che resta ancorata al regolamento (UE) n. 389/2013 fino al 1° luglio 2023 per consentire la chiusura delle operazioni ancora pendenti. I considerando sottolineano la necessità di separare chiaramente le regole contabili del vecchio periodo di adempimento da quelle del nuovo quadro 2021-2030.
Definizioni e adattamento del registro alle AEA
Il regolamento inserisce nel lessico del regolamento delegato (UE) 2019/1122 la nozione di "periodo di adempimento ESR", coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, e definisce le AEA come sottoparti dell’assegnazione annuale di emissioni, equivalenti a una tonnellata di CO2 equivalente. Viene inoltre precisato che le AEA sono validamente impiegate per il rispetto degli obblighi derivanti sia dal regolamento (UE) 2018/842 sia, per i profili di interazione richiamati nel testo, dal regolamento (UE) 2018/841. Le operazioni nel registro sono ricondotte a trasferimenti tra conti di quote o di AEA.
Conti del registro e soggetti abilitati
L’amministratore centrale deve aprire una serie di conti specifici per la contabilizzazione ESR: il conto totale unionale AEA ESR, il conto delle soppressioni ESR, il conto totale unionale AEA allegato II, il conto unionale della riserva di sicurezza ESR e un conto di adempimento ESR per ciascuno Stato membro per ogni anno del periodo di adempimento. L’amministratore nazionale designato funge da rappresentante autorizzato dei conti di adempimento ESR. Il registro è così strutturato per consentire sia la gestione centralizzata delle AEA sia la tracciabilità delle posizioni annuali degli Stati membri.
Creazione iniziale e distribuzione delle AEA
All’inizio del periodo di adempimento l’amministratore centrale crea nei conti unionali i quantitativi di AEA corrispondenti alla somma delle assegnazioni annuali fissate per tutti gli Stati membri e per tutti gli anni del periodo, secondo l’articolo 10, paragrafo 2, e le decisioni adottate ai sensi degli articoli 4, paragrafo 3, e 10 del regolamento (UE) 2018/842. Ogni AEA è dotata di un codice identificativo unico. Le AEA vengono poi trasferite ai conti di adempimento ESR dei singoli Stati membri per gli anni del periodo di adempimento.
Per il 2021, il regolamento prevede un meccanismo correttivo rispetto alla chiusura del conto di adempimento ESD 2020: se nel conto 2020 le emissioni complessive superano la somma di AEA, crediti internazionali, tCER e lCER, il relativo eccesso, moltiplicato per il fattore di mitigazione della decisione n. 406/2009/CE, viene sottratto dalle AEA trasferite al conto del 2021.
Calcolo del saldo e determinazione dello stato di adempimento
Quando i dati riesaminati delle emissioni di gas serra sono disponibili per la maggior parte degli Stati membri, l’amministratore centrale li inserisce nei rispettivi conti di adempimento ESR e nel conto totale unionale AEA ESR. Il registro calcola quindi il saldo di ciascun conto sottraendo le emissioni riesaminate dal totale delle AEA detenute nel conto. Tale saldo è visualizzato nel registro.
Il valore relativo allo stato di adempimento viene determinato con cadenze precise: per il 2021 e il 2026, sei mesi dopo l’inserimento dei dati del 2025 e del 2030; per gli anni 2022-2025 e 2027-2030, un mese dopo la determinazione del valore dell’anno precedente. Il calcolo tiene conto di AEA, crediti di cui all’articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE e LMU; se il risultato è negativo, opera il meccanismo correttivo previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842.
Flessibilità ESR: riporto, prestito, trasferimenti e uso delle LMU
Il regolamento disciplina in modo dettagliato le principali flessibilità previste dal regolamento (UE) 2018/842. Su richiesta dello Stato membro, il registro può trasferire AEA dal conto unionale allegato II al relativo conto di adempimento ESR, ma solo alle condizioni previste: la richiesta deve essere temporalmente ammissibile, lo Stato membro deve essere tra quelli elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/842 e il quantitativo richiesto non può eccedere il saldo disponibile né l’eventuale eccedenza determinata considerando anche i trasferimenti verso il comparto LULUCF.
È inoltre consentita l’assunzione in prestito di AEA dall’anno successivo, con limiti percentuali: fino al 10% dell’assegnazione dell’anno successivo per il 2021-2025 e fino al 5% per il 2026-2029. Il riporto di AEA agli anni successivi è ammesso su richiesta dello Stato membro, entro limiti diversi per il 2021 e per gli anni 2022-2029, e solo se il conto presenta il saldo positivo o il quantitativo consentito.
Il testo disciplina anche l’uso delle LMU dal conto di adempimento LULUCF al conto di adempimento ESR. Tale trasferimento è subordinato a numerose condizioni sostanziali e procedurali: disponibilità effettiva, limiti derivanti dall’allegato III del regolamento (UE) 2018/842, rispetto delle comunicazioni preventive dello Stato membro, conformità al regolamento (UE) 2018/841 e corretta sequenza temporale dei calcoli dei saldi e dei valori di adempimento.
Sono inoltre previsti trasferimenti tra Stati membri, sia ex ante sia dopo il calcolo del saldo, con limiti quantitativi del 5% o 10% dell’assegnazione annuale a seconda del periodo considerato e con ulteriori vincoli sullo stato del conto e sul periodo verso il quale il trasferimento è richiesto.
Riserva di sicurezza ESR
Per l’anno 2030 è istituita una riserva di sicurezza ESR. Il quantitativo di AEA da iscrivere nel conto unionale della riserva di sicurezza corrisponde alla differenza tra il 70% della somma delle emissioni riesaminate del 2005 di tutti gli Stati membri e la somma delle emissioni riesaminate del 2030, entro un intervallo compreso tra 0 e 105 milioni di AEA.
La distribuzione della riserva avviene in due tornate. Nella prima, le richieste degli Stati membri possono essere presentate per gli anni 2026-2030 e la domanda deve rispettare una finestra temporale specifica, nonché condizioni relative all’inclusione nell’elenco di cui alla decisione pubblicata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/842, ai limiti individuali e alla non eccedenza rispetto alle emissioni in eccesso effettive. Se la domanda complessiva supera la disponibilità, il riparto è proporzionale.
Nella seconda tornata, ulteriori richieste sono ammesse tra tre e sei settimane prima della determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il 2026, sempre nei limiti di ulteriori condizioni sostanziali. Anche in questo caso, se le richieste valide eccedono il residuo disponibile, il trasferimento avviene in misura proporzionalmente ridotta.
Adeguamenti in corso di periodo
Il regolamento disciplina gli effetti di eventuali adeguamenti delle assegnazioni annuali ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 o di altre modifiche della somma delle AEA. Se l’assegnazione dello Stato membro aumenta, l’amministratore centrale crea nuove AEA e le trasferisce al conto di adempimento ESR interessato; se diminuisce, trasferisce il corrispondente quantitativo al conto delle soppressioni ESR. Un’ulteriore disciplina è prevista in caso di revisione al ribasso della percentuale comunicata dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, con conseguente trasferimento dal conto unionale AEA allegato II al conto delle soppressioni ESR e rideterminazione della disponibilità complessiva del meccanismo di flessibilità.
Controlli, errori e annullamento delle operazioni
Per tutti i trasferimenti previsti dal nuovo titolo II bis si applicano gli articoli 34, 35 e 55 del regolamento delegato (UE) 2019/1122. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di annullare i trasferimenti verso i conti di adempimento ESR avviati per errore, su richiesta dell’amministratore nazionale, secondo le regole richiamate dall’articolo 62.
Trasparenza, pubblicità delle informazioni e accesso dei titolari dei conti
L’allegato XIII è integrato per disciplinare le informazioni pubbliche relative ai conti di adempimento ESR. Devono essere rese disponibili, e aggiornate entro 24 ore ove opportuno, le informazioni sullo Stato membro titolare del conto, sulle assegnazioni annuali di emissioni, sullo stato del conto, sui dati rilevanti delle emissioni, sul valore relativo allo stato di adempimento e sul dettaglio delle operazioni concluse, inclusi identificativi, quantitativi, data, ora e tipo di operazione.
Ai titolari dei conti di adempimento ESR sono rese visibili, in un’area riservata del sito del registro, le AEA attualmente detenute, l’elenco delle operazioni proposte con lo stato della procedura e gli eventuali codici di risposta dei controlli, nonché gli elenchi delle AEA acquisite e trasferite a seguito di operazioni concluse.
Modifiche agli allegati e applicazione temporale
L’allegato I è aggiornato con una nuova tabella che elenca i conti destinati alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II bis, specificandone titolare, amministratore e caratteristiche contabili. L’allegato XIII è arricchito con il nuovo punto dedicato alle informazioni sulle operazioni ESR.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° gennaio 2021. Come atto delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Estensione del regolamento del registro alle AEA
L’ambito del regolamento delegato (UE) 2019/1122 è esteso espressamente alle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA). Il registro dell’Unione deve essere utilizzato dagli Stati membri per adempiere sia agli obblighi dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE sia a quelli dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842.
Nuove definizioni essenziali
Vengono introdotte le definizioni di "periodo di adempimento ESR" (1° gennaio 2021-31 dicembre 2030) e di "unità di assegnazione annuale di emissioni" (AEA), pari a una tonnellata di CO2 equivalente. È anche ridefinita la nozione di "operazione" come trasferimento, nel registro dell’Unione, di una quota o di un’AEA da un conto a un altro.
Conti dedicati e apertura dei conti
L’amministratore centrale apre i conti necessari per l’ESR: conto totale unionale AEA ESR, conto delle soppressioni ESR, conto totale unionale AEA allegato II, conto unionale della riserva di sicurezza ESR e un conto di adempimento ESR per ciascuno Stato membro e per ciascun anno del periodo di adempimento. L’amministratore nazionale designato agisce come rappresentante autorizzato dei conti di adempimento ESR.
Creazione e assegnazione iniziale delle AEA
All’inizio del periodo di adempimento, l’amministratore centrale crea nel conto totale unionale AEA ESR e nel conto totale unionale AEA allegato II quantitativi di AEA corrispondenti alle assegnazioni annuali previste dal regolamento (UE) 2018/842 e dalle decisioni adottate ai sensi degli articoli 4, paragrafo 3, e 10 di tale regolamento. Ogni AEA riceve un codice identificativo unico.
Trasferimento delle AEA ai conti di adempimento ESR
Le AEA sono trasferite dal conto totale unionale AEA ESR ai conti di adempimento ESR degli Stati membri in misura corrispondente alle assegnazioni annuali. Per il 2021, se nel conto di adempimento ESD 2020 vi è un’eccedenza rispetto alla somma di AEA, crediti internazionali, tCER e lCER, il quantitativo eccedente moltiplicato per il fattore di mitigazione della decisione n. 406/2009/CE viene detratto dalle AEA trasferite al conto del 2021.
Inserimento dei dati sulle emissioni e calcolo del saldo
Quando i dati riesaminati delle emissioni di gas serra sono disponibili per la maggior parte degli Stati membri, l’amministratore centrale li inserisce nei conti di adempimento ESR e nel conto totale unionale AEA ESR. Il registro calcola quindi il saldo di ciascun conto di adempimento ESR sottraendo le emissioni riesaminate dal totale delle AEA detenute nel conto e visualizza tale saldo.
Determinazione dello stato di adempimento e fattore di correzione
Sei mesi dopo l’inserimento dei dati del 2025 e del 2030, il registro determina il valore relativo allo stato di adempimento per gli anni 2021 e 2026. Per gli anni intermedi dal 2022 al 2025 e dal 2027 al 2030, il valore è determinato un mese dopo il valore dell’anno precedente. Il calcolo considera AEA, crediti dell’articolo 24 bis della direttiva 2003/87/CE e LMU, e consente l’applicazione del fattore di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/842 quando il valore è negativo.
Meccanismi di flessibilità ESR
Il regolamento disciplina: l’uso delle AEA del conto allegato II su richiesta dello Stato membro; l’assunzione in prestito di AEA dall’anno successivo, entro il 10% dell’assegnazione dell’anno successivo per il periodo 2021-2025 e il 5% per il periodo 2026-2029; il riporto di AEA verso anni successivi, con limiti diversi per il 2021 e per gli anni 2022-2029; l’uso delle LMU dal conto LULUCF, soggetto a condizioni sostanziali e procedurali; i trasferimenti ex ante tra Stati membri prima del calcolo finale o dopo di esso, entro percentuali massime del 5% o del 10% a seconda del periodo.
Riserva di sicurezza ESR
Per l’anno 2030 viene creata una riserva di sicurezza ESR pari alla differenza tra il 70% della somma delle emissioni riesaminate del 2005 di tutti gli Stati membri e la somma delle emissioni riesaminate del 2030, entro il limite di 0-105 milioni di AEA. La distribuzione avviene in due tornate tra il 2026 e il 2030, con criteri, finestre temporali e riparto proporzionale in caso di domande eccedenti la disponibilità.
Adeguamenti e modifiche in corso di periodo
Se intervengono adeguamenti dell’assegnazione annuale a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 o altre variazioni della somma delle AEA, l’amministratore centrale crea AEA aggiuntive o le trasferisce al conto delle soppressioni ESR a seconda che l’assegnazione aumenti o diminuisca. Una riduzione della percentuale comunicata dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, comporta un corrispondente trasferimento al conto delle soppressioni ESR e l’aggiornamento della disponibilità complessiva.
Controlli, esecuzione e annullamento delle operazioni
Per tutti i trasferimenti previsti dal titolo II bis si applicano gli articoli 34, 35 e 55 del regolamento delegato (UE) 2019/1122. I trasferimenti verso i conti di adempimento ESR avviati per errore possono essere annullati su richiesta dell’amministratore nazionale, secondo le regole richiamate dall’articolo 62.
Trasparenza e informazioni disponibili
L’allegato XIII è integrato per rendere pubbliche le informazioni essenziali su ciascun conto di adempimento ESR: Stato membro titolare, assegnazioni annuali, stato del conto, dati sulle emissioni, valore relativo allo stato di adempimento, importi inseriti e dettaglio delle operazioni concluse. Ai titolari dei conti sono rese disponibili in tempo reale le AEA detenute e gli elenchi delle operazioni proposte, acquisite e trasferite.
Aggiornamento degli allegati tecnici
L’allegato I è modificato per includere i nuovi tipi di conto destinati alla contabilizzazione delle operazioni ESR, con l’indicazione del numero di conti e delle caratteristiche contabili. L’allegato XIII è aggiornato per disciplinare le informazioni pubbliche e quelle accessibili ai titolari dei conti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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