Cassazione Penale, Sentenza n. 23528/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del fermo per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il ricorrente deduceva che il pericolo di fuga era stato valutato in modo generico e non personalizzato: l'ordinanza avrebbe fatto riferimenti comuni a tutti gli indagati e a elementi congetturali (es. rapporti dei vertici con narcotrafficanti in Spagna) senza indicare circostanze concrete e specifiche riferibili allo stesso Lucifora, il quale aveva un ruolo marginale (descrittoci come 'incaricato dell'Amodei') e risultava autorizzato a svolgere attività lavorativa in regime di detenzione domiciliare.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la convalida del fermo richiede il pericolo di fuga fondato su elementi specifici e concreti, personalizzati sull'indagato, ma ha ritenuto che nel caso di specie il G.I.P. avesse adeguatamente motivato la misura: le dichiarazioni del collaboratore Claudio Agostino Romeo, in corso di acquisizione, avrebbero rivelato elementi rilevanti sul sodalizio (importazioni di droga, uomini e mezzi, appoggi esteri) tali da rendere probabile il rischio che l'indagato, temendo le conseguenze delle rivelazioni e l'eventualità di lunga detenzione, potesse sottrarsi alle responsabilità. Pur riconoscendo il ruolo di partecipante e la detenzione domiciliare, la Corte ha ritenuto che gli indizi gravi sul ruolo di partecipe e i concreti elementi acquisiti giustificassero la convalida. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; disporsi gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Disciplina del fermo di indiziato di delitto: la convalida richiede il pericolo di fuga fondato su elementi specifici e concreti, personalizzati sull'indagato; il titolo di reato da solo non è sufficiente
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'impugnante: violazione di legge e vizio di motivazione (b) ed e) nei confronti dell'ordinanza impugnata
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti a cura della cancelleria dopo la decisione di rigetto del ricorso (formali/rilevamenti procedurali previsti dalla legge)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 2, n. 26605/2019 Hossain; Sez. 1, n. 5244/2006 Salaj; Sez. 3, n. 4089/2003 Failla e altre)
Principio consolidato: per la convalida del fermo il pericolo di fuga deve essere dedotto da elementi specifici, personali e concreti; la valutazione del G.I.P. è discrezionalmente vincolata ma deve essere logicamente e sufficientemente motivata; la Cassazione sindaca la congruità della motivazione, non la valutazione di merito, salvo illogicità manifesta
Massime di principio
- Il pericolo di fuga non può essere desunto unicamente dal titolo di reato o dalla gravità astratta dell'illecito: servono elementi specifici e personalizzati riferibili al singolo indagato.
- La valutazione del G.I.P. sulla convalida del fermo è discrezionalmente vincolata: è sindacabile in Cassazione solo nei limiti della verifica della logica e della completezza della motivazione, non per un diverso apprezzamento degli elementi di fatto.
- Circostanze come dichiarazioni di collaboratori o elementi che rivelano strutture estere del sodalizio possono legittimare il timore che un indagato si sottragga alle responsabilità, anche se questi ha un ruolo apparentemente marginale.
- Situazioni attenuanti (es. autorizzazione a lavorare in detenzione domiciliare) non escludono automaticamente il rischio di fuga; il giudice deve valutare il quadro complessivo e motivare perché tali attenuanti non neutralizzano il pericolo.
- Per difendersi efficacemente in un caso simile, è utile fornire elementi concreti e personalizzati che escludano la probabilità di fuga (vincoli familiari e lavorativi verificabili, obblighi di dimora, impossibilità materiale di allontanarsi), e contestare puntualmente la rilevanza e l'attinenza delle acquisizioni probatorie (es. dichiarazioni di collaboratori) rispetto alla persona dell'indagato.
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