Cassazione Penale, Sentenza n. 5897/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la condanna confermata dalla Corte d'appello per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 c.p., deducendo: (1) nullità per presunta illegittima elezione di domicilio operata da persona sordomuta senza interprete (violazione art.119 c.p.p. e art.179 c.p.p.); (2) omessa sospensione del processo e irregolarità della dichiarazione di assenza dell'imputato, essendo questi assente e senza prova certa della sua conoscenza del procedimento, non essendo stata notificata personalmente la chiamata né disposta la sospensione ex art.420 quater c.p.p.; (3) la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere tardiva l'eccezione relativa alla nullità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile richiamando la giurisprudenza che ammette l'identificazione/eleggibilità di domicilio per persona sordomuta senza interprete trattandosi di atto meramente ricognitivo. I secondi due motivi sono stati invece ritenuti fondati: applicando la disciplina vigente al momento del procedimento (art.15-bis L.67/2014 e la normativa previgente dell'art.604, comma 5-bis c.p.p. per effetto della disposizione transitoria), la Corte ha condiviso l'orientamento secondo cui la celebrazione del processo in assenza dell'imputato, senza che ricorrano le condizioni dell'art.420-bis e senza che sia stata adottata la sospensione ex art.420-quater, determina una nullità equiparabile ad una nullità assoluta quando non sia provata la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o l'esistenza di un rapporto effettivo con il difensore domiciliatario. Nel caso concreto è emerso che l'imputato era senza fissa dimora, l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non era accompagnata da elementi che dimostrassero un rapporto professionale effettivo né la conoscenza del processo, e mancavano gli adempimenti previsti dagli artt.420-bis, 420-ter e 420-quater. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per il nuovo giudizio nel rispetto della normativa violata.
Norme richiamate
art. 179 cod. proc. pen.
Disciplina le nullità e la loro rilevabilità; la Corte ha trattato la questione della rilevabilità della nullità derivante dalla celebrazione del processo in assenza dell'imputato alla luce di questa norma, concludendo che, nei casi esaminati e secondo la previgente formulazione di art.604 co.5-bis, la nullità è da considerarsi assoluta e dunque rilevabile in ogni stato e grado.
art. 119 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione all'elezione di domicilio da parte di persona sordomuta; la Corte ha tuttavia ritenuto inammissibile il motivo in ragione di precedente giurisprudenza che permette, per atti meramente ricognitivi, l'identificazione senza interprete.
artt. 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen.
Norme sostanziali relative al reato per cui il ricorrente era stato condannato; contestazione originaria del procedimento penale oggetto del giudizio.
art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen. (formulazione previgente)
La formulazione previgente prevedeva che, se si era proceduto in assenza dell'imputato quando il giudice avrebbe dovuto applicare gli artt.420-ter e 420-quater, il giudice di appello dichiarava la nullità della sentenza e rimetteva gli atti al primo grado. La Corte ha applicato questa previgente disciplina per effetto della transizione normativa e l'ha interpretata nel senso di qualificare la nullità come assoluta quando manca prova della conoscenza del processo da parte dell'imputato.
art. 420-bis, 420-ter e 420-quater cod. proc. pen.
Regole sulla dichiarazione di assenza, sulla notifica del decreto di citazione e sulla sospensione del processo qualora l'imputato non abbia ricevuto adeguata conoscenza del procedimento. La Corte ha rilevato la violazione di tali disposizioni nel caso concreto, sicché la dichiarazione di assenza fondata solo sull'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è risultata insufficiente.
art. 15-bis, comma 1, Legge 28 aprile 2014, n. 67 (introdotto dalla L.11 agosto 2014, n.118)
Disciplina transitoria relativa al processo in absentia: la Corte ha ritenuto applicabile questa disciplina al procedimento specifico perché il giudizio era pendente alla data di entrata in vigore, e ha usato tale quadro per stabilire quali regole dovessero valere al momento delle udienze.
art. 89, comma 1, d.lgs. n.150/2022
Disposizione transitoria che stabilisce la continuazione dell'applicazione delle norme previgenti del codice di procedura penale per processi pendenti alla data indicata; ha fatto sì che si applicasse la formulazione previgente di art.604 co.5-bis nel caso esaminato.
Massime di principio
- Se il giudice procede in assenza dell'imputato senza aver accertato la sua conoscenza del procedimento e senza aver adottato le misure di sospensione/avviso previste, la sentenza può essere viziata da nullità equiparabile ad una nullità assoluta e dunque deducibile in ogni stato e grado.
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento: occorre prova di un rapporto effettivo tra imputato e difensore o altri elementi che attestino la conoscenza o la volontaria sottrazione.
- In presenza di imputati senza fissa dimora o con rapporti precari, il giudice deve essere particolarmente rigoroso nel verificare l'effettiva conoscenza del procedimento prima di dichiarare l'assenza e procedere: in difetto, la nullità può essere rilevata anche d'ufficio o in sede di appello/cassazione.
- La disciplina transitoria e le modifiche legislative possono incidere sul regime di sanatoria delle nullità (ad es. modifiche all'art.604 c.p.p.); pertanto è necessario valutare quale normativa fosse applicabile al momento dei fatti e delle udienze.
- La contestazione relativa all'identificazione di persone sordomute richiede attenzione: per atti meramente ricognitivi la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l'identificazione senza interprete, ma ogni situazione andrà valutata concretamente in base all'atto compiuto e all'effettiva comprensibilità per l'interessato.
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