Sentenza n. 1482/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento del D.R.S. n. -OMISSIS- del 5.11.2025 con cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 del D.Leg.vo n. 42/2004, si irroga ai ricorrenti la sanzione del pagamento della somma di Euro 41.339,45 quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione di alcune opere abusive in Taormina - -OMISSIS- - -OMISSIS-, comunicato con nota n. 39499 di pari data pervenuta in data 13 novembre 2025, che pure si impugna, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento precedente e/o susseguente, anche allo stato non conosciuto, comunque connesso con quelli dianzi citati, e segnatamente della nota n. -OMISSIS- del 19.9.2025 con la quale non è stata accolta una istanza di riesame della perizia richiamata nel provvedimento impugnato con cui è stata calcolata la somma da pagare a titolo di indennità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale del 5 novembre 2025, comunicato il 13 novembre 2025, di irrogazione dell’indennità ex art. 167 d.lgs. 42/2004 per euro 41.339,45, nonché nota di rigetto dell’istanza di riesame della perizia di stima
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari per donazione del 2017 di unità immobiliari comprese in un fabbricato realizzato senza titolo edilizio e senza preventiva autorizzazione paesaggistica, hanno impugnato il decreto con cui l’Amministrazione, dopo il decesso della precedente proprietaria e destinataria dell’originaria sanzione, ha nuovamente imposto agli aventi causa l’indennità prevista dall’art. 167 d.lgs. 42/2004. Con il primo motivo hanno dedotto la prescrizione quinquennale della pretesa, assumendo che il termine decorresse dal rilascio della sanatoria edilizia del 22 marzo 2018 e che la costituzione dell’Amministrazione nel precedente giudizio promosso dalla dante causa non fosse idonea a interrompere la prescrizione nei loro confronti. Con il secondo motivo hanno contestato l’illegittimo esercizio dell’autotutela, l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale, la violazione dell’affidamento, il difetto di motivazione e di istruttoria, la sproporzione e l’erroneità della quantificazione dell’indennità. Hanno inoltre lamentato la contraddittorietà rispetto a una precedente valutazione paesaggistica, la disparità di trattamento rispetto ad altri fabbricati, l’erroneità dei criteri di calcolo del danno e del profitto e l’inadeguatezza della motivazione della nota di rigetto dell’istanza di riesame.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l’indennità ex art. 167 d.lgs. 42/2004 come misura riparatoria, sostanzialmente ripristinatoria o compensativa, e non come sanzione punitiva soggetta al principio di responsabilità personale della l. 689/1981. L’obbligazione segue il bene abusivo e grava anche sugli eredi e sugli aventi causa che ne mantengano la conservazione. La prescrizione è stata esclusa perché l’Amministrazione aveva già adottato nel 2018 il provvedimento nei confronti della dante causa e si era costituita nel precedente giudizio chiedendone il rigetto: tale attività processuale ha interrotto la prescrizione con effetto permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio, effetto estensibile anche agli aventi causa rimasti estranei al processo. Il nuovo decreto del 2025 è stato quindi adottato prima della maturazione della prescrizione. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto che il ritiro del precedente decreto fosse giustificato dal decesso dell’originaria destinataria e dalla necessità di imporre la misura agli attuali proprietari; trattandosi di esercizio di potere vincolato, non era necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale. È stato escluso qualsiasi affidamento tutelabile nella conservazione dell’abuso, anche perché l’Amministrazione aveva già irrogato l’indennità alla dante causa. La precedente valutazione paesaggistica favorevole non è stata ritenuta decisiva, sia perché successivamente era stato accertato un lieve danno, sia perché il danno costituisce un criterio di commisurazione e non un presupposto di applicabilità della misura. La censura sulla motivazione del rigetto del riesame è stata respinta perché la quantificazione si fonda su indici vincolati relativi all’interesse paesaggistico dell’area e alla natura degli interventi. Le contestazioni sui criteri di calcolo sono state ritenute generiche, non essendo state indicate specifiche ragioni di erroneità o inadeguatezza della perizia. È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento per mancata prova dell’assoluta identità delle situazioni comparate. Il riferimento alla perizia di parte senza articolazione autonoma delle relative censure è stato ritenuto contrario al principio di specificità e autosufficienza dei motivi. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 167 d.lgs. 42/2004
sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante; pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione
L’indennità paesaggistica ha natura riparatoria, risarcitoria o compensativa, non afflittivo-punitiva; segue il bene abusivo e può essere imposta anche agli eredi e agli aventi causa che scelgano di conservarlo.
art. 1 l. 689/1981
Il principio di responsabilità personale proprio delle sanzioni punitive non si applica all’indennità ex art. 167 d.lgs. 42/2004, avente natura riparatoria.
art. 11 preleggi
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina applicabile nel tempo, ma la censura è stata respinta.
art. 2943, comma 2, c.c.
La costituzione del creditore nel giudizio promosso dal debitore, con richiesta di rigetto della domanda, costituisce attività processuale idonea a interrompere la prescrizione.
art. 2945, comma 2, c.c.
L’interruzione prodotta dall’attività giudiziale permane fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
art. 1310, comma 2, c.c.
L’effetto interruttivo della prescrizione può estendersi ai condebitori solidali rimasti estranei al giudizio; il TAR ha applicato tale principio anche agli aventi causa dell’originaria destinataria.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disciplina dell’annullamento d’ufficio non impone, nel caso esaminato, la motivazione su un interesse pubblico concreto e attuale, poiché il nuovo atto è stato adottato nell’esercizio di un potere vincolato per trasferire la misura sugli attuali proprietari.
art. 3 l. 241/1990
Non è stato ravvisato difetto di motivazione, poiché i criteri di quantificazione dell’indennità sono vincolati e la perizia aveva dettagliato il calcolo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme al GDPR, per l’oscuramento delle generalità delle persone fisiche.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’indennità prevista dall’art. 167 d.lgs. 42/2004 non ha natura punitiva, ma costituisce una misura riparatoria o compensativa, alternativa al ripristino dello stato dei luoghi; pertanto non è soggetta al principio di responsabilità personale stabilito per le sanzioni amministrative punitive dalla l. 689/1981.
- L’obbligazione relativa all’indennità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 segue il bene abusivo e grava anche sugli eredi e sugli aventi causa a titolo particolare che, divenuti proprietari, scelgano di conservarne l’opera abusiva.
- La costituzione del creditore nel giudizio promosso dal debitore, accompagnata dalla richiesta di rigetto della domanda, interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2943, comma 2, c.c.; l’effetto interruttivo permane fino al passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c. e può estendersi agli aventi causa o condebitori rimasti estranei al giudizio.
- Quando l’Amministrazione ritira il precedente provvedimento di indennità adottato nei confronti della dante causa deceduta per imporre la medesima misura agli attuali proprietari del bene, l’attività costituisce esercizio di potere vincolato e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale né può fondare un affidamento tutelabile nella conservazione dell’abuso.
- Nella quantificazione dell’indennità ex art. 167 d.lgs. 42/2004 l’Amministrazione deve applicare la normativa vigente al momento della quantificazione e utilizzare gli indici vincolati relativi all’interesse paesaggistico-territoriale dell’area e alla natura degli interventi; contestazioni generiche della perizia non sono sufficienti a dimostrare l’erroneità del calcolo.
- La disparità di trattamento quale figura sintomatica dell’eccesso di potere presuppone la prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni poste a confronto; il semplice richiamo ad altri immobili ritenuti analoghi non dimostra tale identità.
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