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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20718/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip (7/01/2021) nei confronti della societa Cara Trasporti s.r.l.s. e, in subordine, del suo rappresentante legale Caraveteanu. Il Tribunale aveva motivato l'annullamento ritenendo violato il principio del ne bis in idem, poiche un decreto di sequestro precedente emesso dal Gip di Milano (24/10/2020) riguardava la stessa societa e lo stesso rappresentante. Il Procuratore ha censurato la decisione sostenendo che il giudice del riesame: a) ha erroneamente escluso dal calcolo dell'imposta evasa alcuni crediti di imposta inesistenti (codici 1631 e 1655) nonostante fossero riconducibili a cessioni dalla societa Magna Teck, risultata una cartiera; b) ha valutato in modo formale e non sostanziale la presunta violazione del ne bis in idem senza esaminare gli atti di indagine e gli elementi nuovi acquisiti dalla Procura di Brescia (diverso quadro probatorio, diversi titoli di reato: art.10-quater comma 2 vs comma 1, diversi importi oggetto di sequestro, messaggi e prove nuove che dimostrano la consapevolezza dell'indagato). Ha quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Brescia, disponendo il rinvio per nuovo esame. La Corte ha rilevato vizi di motivazione e violazioni di legge: il Tribunale del riesame ha errato nel ritenere il ne bis in idem senza valutare gli atti di indagine posti a fondamento dei due decreti e ha escluso senza argomentazione i crediti con codici 1631 e 1655 dal computo dell'imposta evasa. Inoltre la Corte ha chiarito che la soglia di punibilita prevista dall'art. 10-quater del d.lgs. n.74/2000 va valutata in termini complessivi (unica soglia annua superiore a euro 50.000) e non dividendo la soglia per singole tipologie di imposta. Le questioni relative all'acquisizione di somme dal Fondo unico giustizia o alla rateazione con INPS sono state ritenute genericamente prospettate dalla difesa e rinviate alla valutazione di merito.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    La soglia di punibilita per i crediti inesistenti va valutata complessivamente su base annua (unica soglia superiore a euro 50.000) e non va ripartita per singole categorie di imposta

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro dell'impugnazione, relativo ai limiti e modalita del riesame cautelare

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: il ricorso per cassazione in materia cautelare e ammesso per violazione di legge, in particolare per carenza assoluta di motivazione o motivazione apparente

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Disciplina il divieto del ne bis in idem in materia cautelare tra provvedimenti e tra procedimenti; puo' essere escluso solo se il secondo provvedimento si basa su elementi nuovi non valutati nel primo procedimento

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem in sede cautelare tutela l'interesse dell'indagato a non essere sottoposto a piu iniziative cautelari per lo stesso oggetto; tuttavia il secondo provvedimento cautelare puo' prevalere se si fonda su elementi nuovi non valutati nel primo procedimento
  • Per valutare la violazione del ne bis in idem non e' sufficiente un mero confronto formale dei provvedimenti: il giudice deve esaminare e motivare la diversita o novita' degli atti di indagine e delle fonti probatorie che giustificano il nuovo provvedimento
  • In caso di contestazione di indebite compensazioni per crediti d'imposta inesistenti, l'eventuale esclusione di singole categorie di crediti dal computo dell'imposta evasa richiede specifica e adeguata motivazione; non si puo' escludere importi senza valutare se rientrano nel capo di imputazione
  • La soglia di punibilita' prevista dall'art. 10-quater va calcolata cumulativamente: se l'insieme dei crediti inesistenti supera la soglia annua di euro 50.000, ricorrono i presupposti di rilevanza penale
  • Circostanze successive come l'acquisizione di somme da parte del Fondo unico giustizia o piani di rateazione con enti creditorii possono influire sulla quantificazione dell'importo da confiscare, ma sono profili da valutare nel giudizio di merito e devono essere documentati
  • Il Pubblico Ministero non puo' coltivare contemporaneamente piu iniziative cautelari sullo stesso oggetto senza aver valutato e motivato la presenza di elementi nuovi; la moltiplicazione di titoli cautelari e' di regola vietata

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