Sentenza n. 8043/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del decreto prot. -OMISSIS- del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, datato 09.05.2025 di assegnazione di sede di servizio dei Vice Sovrintendenti di cui al P.D.G. 16.02.2024, relativamente alla posizione del ricorrente; - della nota prot. m_dg.GDAP.-OMISSIS- del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, datata 22.05.2025; - di tutti gli atti antecedenti, successivi, connessi e presupposti, consequenziali al predetto provvedimento, di estremi ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione della sede di servizio quale vice sovrintendente e rigetto dell’istanza di mantenimento della precedente sede per gravi ragioni di salute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già agente del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio continuativo presso un Nucleo Traduzioni, impugnava il decreto con cui, all’esito della procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente, era stato assegnato a una Casa Circondariale, nonché la nota con cui era stata respinta la richiesta di mantenimento della precedente sede. Deduceva la violazione degli artt. 2, 3, 32 e 97 Cost., dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre a carenza di motivazione, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, sviamento, contraddittorietà, perplessità, illogicità manifesta e ingiustizia manifesta. Sosteneva che, essendo affetto da grave patologia oncologica e rientrando nella condizione di handicap grave, aveva diritto a vedere valutata la richiesta di mantenimento o trasferimento nella sede più idonea a garantire la continuità terapeutica. L’amministrazione eccepiva che l’assegnazione costituiva prima assegnazione conseguente a concorso e non trasferimento d’autorità, sicché non sarebbero state applicabili le garanzie dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendolo manifestamente fondato. Ha affermato che il diritto relativo di preferenza nella scelta della sede previsto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 si applica anche alla prima assegnazione conseguente a concorso, indipendentemente dalla tipologia del procedimento amministrativo che determina l’assegnazione. La tutela della salute, di rango costituzionale, imponeva all’amministrazione di esaminare concretamente la domanda del dipendente e di motivare il suo eventuale rigetto. Poiché l’amministrazione aveva escluso in via generale l’applicabilità della preferenza, senza fornire una motivazione sulle esigenze organizzative e operative e sulla specifica necessità del beneficio, gli atti impugnati sono stati annullati nei sensi indicati in motivazione. Il TAR ha disposto che il ricorrente fosse assegnato, allo stato, presso la sede prescelta, salva una diversa decisione sorretta da motivazione rafforzata. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
Il diritto relativo di preferenza nella scelta della sede si applica anche alla prima assegnazione conseguente a concorso e impone all’amministrazione una valutazione concreta della domanda collegata alla tutela della salute.
art. 3, comma 1, l. 104/1992
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
La documentazione INPS prodotta in giudizio attestava lo status del ricorrente quale portatore di handicap grave.
art. 3 l. 241/1990
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
Il rigetto della richiesta di mantenimento della sede doveva essere adeguatamente motivato, anche in relazione alle ragioni organizzative e alla situazione sanitaria dedotta.
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
La manifesta fondatezza del ricorso ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Il testo della disposizione non è riportato nella sentenza.
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il diritto relativo di preferenza nella scelta della sede previsto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 può essere fatto valere anche in occasione della prima assegnazione conseguente alla partecipazione e al superamento di un concorso, non soltanto in caso di trasferimento d’autorità.
- L’amministrazione non può escludere automaticamente l’applicabilità della tutela prevista dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 sulla base della qualificazione formale dell’assegnazione come prima assegnazione concorsuale; deve valutare concretamente la condizione sanitaria dell’interessato e le esigenze organizzative e operative dell’amministrazione.
- Il rigetto della richiesta di preferenza nella scelta della sede per esigenze di tutela della salute richiede una motivazione specifica e, ove l’amministrazione intenda discostarsi dalla sede richiesta, una motivazione rafforzata sulle ragioni ostative e sul bilanciamento tra necessità del beneficio ed esigenze organizzative.
- La tutela della salute, quale diritto di rango costituzionale, impone una valutazione effettiva e non meramente formale delle istanze di assegnazione o mantenimento della sede presentate da dipendenti portatori di handicap grave.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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