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Sentenza

Sentenza n. 1956/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio del Comune sull'istanza di accesso documentale del 20 aprile 2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della l. 241/1990 sulla propria istanza di accesso del 20 aprile 2026, chiedendo l’annullamento del silenzio, l’accertamento del diritto di visionare ed estrarre copia dei documenti e l’ordine di esibizione. Con nota del 3 settembre 2026 ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, riferendo che il Comune aveva osteso la documentazione richiesta e pagato il corrispettivo delle somme dovute per i lavori affidati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in considerazione dell’avvenuta ostensione dei documenti e del pagamento riferito dalla ricorrente. Ha ritenuto possibile pronunciare l’improcedibilità nonostante la dichiarazione di rinuncia non fosse stata notificata al Comune, applicando l’art. 84, comma 4, c.p.a. Non ha valutato una soccombenza virtuale dell’amministrazione, non ricorrendone i presupposti; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    dell’illegittimo silenzio addebitabile al Comune odierno intimato formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti ex art. 22 ss. l. n. 241 cit. datata 20 aprile 2026;

    La disposizione è richiamata quale base del silenzio impugnato sull’istanza di accesso; la sentenza non ne approfondisce ulteriormente l’interpretazione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    alla luce dell’atto di rinunzia, non notificato a controparte, possa comunque dichiararsi l’improcedibilità del ricorso ex art. 84 co. 4 c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse;

    Nel caso deciso, pur in presenza di una rinuncia non notificata alla controparte, il giudice può dichiarare l’improcedibilità quando sia sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • L’avvenuta ostensione dei documenti richiesti determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso contro il silenzio in materia di accesso, con conseguente improcedibilità.
  • La mancata notificazione alla controparte della dichiarazione di rinuncia non impedisce al giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, quando tale carenza di interesse risulti dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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