Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22225/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Guttadauro, sottoposto al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., aveva proposto reclamo avverso provvedimento del Magistrato di sorveglianza che limitava o negava l'accesso al colloquio tramite videocollegamento. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo e ordinato alla Direzione della Casa circondariale di consentire al detenuto il colloquio mensile in presenza mediante videochiamata o telefonico entro i limiti previsti, tramite piattaforma validata dal DGSIA e nel rispetto delle circolari, disponendo inoltre che i congiunti impossibilitati a recarsi in carcere possano usare, per il videocollegamento, l'ufficio di polizia giudiziaria piu vicino dotato degli strumenti idonei. Il Dipartimento e il Ministero hanno impugnato in Cassazione articolando due censure: 1) violazione di legge per avere il Tribunale riconosciuto il diritto ai colloqui via videocollegamento ai detenuti 41-bis, sconfinando nelle competenze dell'Amministrazione penitenziaria e applicando norme valide per altre classi di detenuti oltre il periodo emergenziale; 2) illegittimità per aver ordinato l'uso degli uffici del "presidio dei Carabinieri" (e simili), sostituendosi all'Amministrazione nelle valutazioni sulla tutela dell'interesse pubblico e sulla organizzazione esecutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi richiamando e confermando la giurisprudenza consolidata (tra cui Sez. 1 n. 8181/2022 e Sez. 1 n. 19290/2021) secondo cui il detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis può essere autorizzato a colloqui visivi tramite comunicazioni audiovisive controllabili a distanza nelle situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà a effettuare i colloqui in presenza, purché siano adottate modalità esecutive idonee a rispettare le cautele previste dall'art. 41-bis e siano utilizzate piattaforme e misure di controllo adeguate. Quanto alla disposizione che prevedeva l'uso degli uffici di polizia giudiziaria per permettere il videocollegamento dei congiunti, la Corte ha ritenuto che si tratti di indicazioni esecutive attinenti all'esecuzione del provvedimento giurisdizionale e ai compiti della polizia giudiziaria, necessarie per consentire l'effettivo esercizio del diritto in situazione di impossibilità di spostamento per ragioni di emergenza pandemica. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato senza condanna alle spese della parte pubblica ricorrente.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario - art. 41-bis

    Il regime differenziato non esclude in assoluto la possibilita' di colloqui visivi tramite mezzi audiovisivi; tali colloqui possono essere autorizzati in caso di impossibilita' o gravissima difficolta' a svolgere i colloqui in presenza, purché siano adottate misure di controllo e cautele idonee a tutelare la sicurezza trattandosi di materia sensibile.

  • Ordinamento penitenziario - art. 35-bis

    Richiamato nel quadro normativo relativo alla disciplina dei colloqui e delle misure organizzative in ambito carcerario; interpretato insieme ad altre disposizioni come non impeditivo dell'uso di audiovisivi se compatibile con le cautele necessarie.

  • Ordinamento penitenziario - art. 1

    Indicazione generale sull'assetto dell'ordinamento penitenziario richiamata per ricondurre la materia nella cornice normativa complessiva; non ostativa alle autorizzazioni a misure eccezionali compatibili con la legge.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 23, comma 1, d.l. 28/10/2020, n. 137

    Norma emergenziale richiamata dalla parte ricorrente per sostenere che l'utilizzo estensivo del videocollegamento era giustificato solo in condizioni pandemiche straordinarie; la Corte ha però ammesso che, se persistono condizioni di emergenza e sussistono concrete impossibilita' di spostamento, il ricorso al videocollegamento resta giustificato con adeguate cautele.

  • Ordinamento penitenziario - art. 69, comma 6, lett. b)

    art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.

    Richiamata nella censura relativa ai poteri e competenze dell'Amministrazione; la Corte ha ritenuto che le indicazioni sull'esecuzione del provvedimento rientrino nei necessari accorgimenti per consentire l'esercizio del diritto e non costituiscano indebita sostituzione delle valutazioni amministrative.

  • Costituzione - art. 97

    Richiamato dalla parte pubblica in ordine all'organizzazione e buon funzionamento della pubblica amministrazione; la Corte ha bilanciato tale principio con il potere del giudice di adottare misure necessarie per la tutela di diritti fondamentali se vi e' un pregiudizio concreto.

  • Legge n. 2248 del 1865, allegato E

    art. 4, legge n. 2248 del 1865, all. E

    Citazione formale richiamata nella censura; la Corte non ha riconosciuto una lesione di specifiche norme storiche a fronte dell'adozione di misure esecutive necessarie per consentire i videocollegamenti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 1 n. 8181/2022; Sez. 1 n. 19290/2021 (Emanuello); Sez. 1 n. 23819/2020 (Madonia); Sez. 1 n. 7654/2014 (Trigila)

    La Corte ha richiamato precedenti secondo cui, in presenza di impossibilita' o gravissima difficolta' a svolgere i colloqui in presenza e in condizioni di emergenza sanitaria, il detenuto sottoposto al regime 41-bis puo' essere autorizzato a colloqui audiovisivi controllabili a distanza, con modalita' esecutive idonee a garantire le cautele previste dalla norma.

Massime di principio

  • Il regime 41-bis non preclude assolutamente l'utilizzo di videocollegamenti: possono essere concessi in caso di impossibilita' o gravissima difficolta' a partecipare a colloqui in presenza, a condizione che siano adottate misure di controllo e sicurezza adeguate.
  • In situazioni emergenziali (es. pandemia) o quando ricorra un pregiudizio concreto al diritto del detenuto, il giudice di sorveglianza puo' ordinare misure esecutive specifiche per rendere effettivo il diritto, compreso l'uso di piattaforme validate e sedi alternative per i congiunti.
  • Le indicazioni operative circa l'esecuzione del provvedimento (es. utilizzo di uffici di polizia giudiziaria dotati di strumenti idonei) sono ammissibili se strettamente funzionali a consentire l'esercizio del diritto e non costituiscono indebito sconfinamento del giudice nelle competenze amministrative.
  • L'Amministrazione penitenziaria mantiene competenze organizzative e di sicurezza, ma tali competenze non impediscono al giudice di adottare provvedimenti necessari per prevenire un pregiudizio concreto e attuale al diritto del detenuto.
  • Ogni autorizzazione a videocollegamenti per detenuti in regimi speciali deve prevedere piattaforme e procedure che garantiscano la tracciabilita', il controllo e la sicurezza delle comunicazioni, preferibilmente piattaforme validate (es. DGSIA) e conformi alle circolari operative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.