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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4881/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila: Ionita contestava la conferma della condanna per furto (tentato e consumato), la disposizione dell'espulsione dopo l'espiazione della pena, la revoca della sospensione condizionale e denunciava vizi procedurali tra cui l'omessa notifica dell'appello del pubblico ministero ai sensi dell'art. 584 c.p.p., la violazione del principio di correlazione per la riqualificazione del fatto e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.; Podaru contestava l'annullamento della condanna di primo grado e sosteneva l'improcedibilità del reato per mancanza di una valida querela, poiché la querela sarebbe stata proposta da soggetto privo di legittimazione (responsabile del punto vendita) e senza prova di delega del proprietario.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Ionita la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: l'omessa notifica dell'appello del pubblico ministero non determina l'inammissibilità dell'impugnazione ma soltanto la mancata decorrenza del termine per l'appello incidentale; la riqualificazione in furto è coerente con il capo d'imputazione che indicava la tempestualità fra i fatti; l'attenuante art. 62 n.4 c.p. è stata correttamente esclusa in ragione dell'entità oggettiva del danno e dei danni aggiuntivi derivanti dal danneggiamento dei distributori. Per Podaru il ricorso è inammissibile anche per mancata prospettazione di un interesse concreto a impugnare la decisione che ha disposto la regressione e, comunque, infondato perché la giurisprudenza ammette la legittimazione a proporre querela anche per il responsabile del singolo punto vendita in virtù della detenzione qualificata/possesso di fatto. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 584 c.p.p.

    L'inosservanza dell'obbligo di notificare l'impugnazione del pubblico ministero non rende l'impugnazione inammissibile né il processo nullo, ma impedisce la decorrenza del termine per l'appello incidentale della parte privata ove questo sia consentito.

  • art. 62 n.4 c.p.

    L'attenuante della speciale tenuità del danno richiede un danno oggettivamente lievissimo; prevale la valutazione dell'entità oggettiva del danno rispetto alla capacità economica della persona offesa, la quale è rilevante solo se il danno risulti dubbio nella sua rilevanza oggettiva.

  • art. 61 n.7 c.p.

    Citata in riferimento ai criteri giurisprudenziali sulla valutazione delle circostanze, ma non direttamente applicata; la giurisprudenza individua parametri specifici per distinguere aggravanti e attenuanti nella valutazione del danno.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di imporre il versamento di somme alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'appello del pubblico ministero (art. 584 c.p.p.) non invalida l'impugnazione ma può precludere il termine per un eventuale appello incidentale della parte privata; pertanto la mancata notifica costituisce un vizio che incide sul diritto di proporre appello incidentale, non sull'efficacia dell'appello principale.
  • La riqualificazione del fatto operata dal giudice è lecita se dal capo d'imputazione emergono elementi sufficienti a identificare il fatto così come riclassificato; il principio di correlazione è violato solo se la nuova qualificazione introduce un elemento del tutto estraneo che abbia precluso la difesa.
  • Per riconoscere l'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n.4 c.p.) è decisiva l'entità oggettiva del danno e gli effetti pregiudizievoli conseguenti: la situazione economica della persona offesa ha un ruolo subordinato e non può prevalere se il danno oggettivo non è minimissimo.
  • Il responsabile del singolo punto vendita può essere considerato persona offesa e quindi legittimato a proporre querela per furto, anche in assenza di formale delega del proprietario, quando sussista una situazione di detenzione qualificata o possesso di fatto della merce.
  • In cassazione, l'impugnante deve dimostrare un interesse concreto a proporre ricorso, specialmente quando si impugna una decisione che ha disposto la regressione del procedimento; l'assenza di interesse determina l'inammissibilità.

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