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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50470/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione solo in parte e chiedeva il riconoscimento dell'unitarietà del "disegno criminoso" fra molteplici sentenze. I motivi erano tre: (1) violazione di legge e travisamento in relazione a reati di ricettazione (art. 648 c.p.), deducendo che l'omogeneità delle fattispecie e la vicinanza temporale imponevano il riconoscimento della continuazione (anche con riferimento al provv. n. 17 e alle sentenze nn. 9,10,14); (2) violazione di legge e travisamento in relazione a fatti collegati da medesima indagine (sentenze nn. 15 e 16) e tra reati di spaccio (nn. 13 e 16), nonché la vicinanza temporale fra una rapina e una successiva ricettazione (nn. 15 e 17); (3) elenco di ulteriori sentenze ravvicinate temporalmente che, secondo la difesa, dovevano ritenersi espressione di un progetto criminoso unitario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Nel motivare il rigetto, la Corte ha richiamato i criteri consolidati per il riconoscimento della continuazione (unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, brevità del lasso temporale, identità o analogia dei reati, modus operandi, costante partecipazione degli stessi soggetti) e ha ritenuto che: il primo motivo fosse infondato (l'omogeneità dei reati da sola non basta; la disomogeneità dei beni e il notevole intervallo temporale giustificavano la non unificazione, anche tra ricettazioni diverse); il secondo motivo infondato (la comune indagine o la presenza occasionale di soggetti comuni non implicano automaticamente disegno unitario; i fatti di spaccio erano riconducibili a un'associazione specifica e non automaticamente estendibili ad altri reati); il terzo motivo inammissibile (elencazione generica senza indicare elementi concreti oltre al breve intervallo temporale). Conseguentemente l'ordinanza del Tribunale è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte esamina le richieste di unificazione relative a reati di ricettazione, chiarendo che l'omogeneità materiale della fattispecie non è di per sé sufficiente a dimostrare un disegno criminoso unitario.

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    La disciplina della continuazione richiede la prova di un 'medesimo disegno criminoso' desumibile da molteplici indici (tempo, modalità, sistematicità, partecipazione soggettiva). La Corte applica questi criteri per valutare l'unificazione in sede esecutiva.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (illeciti in materia di stupefacenti)

    Riferito per valutare fatti di spaccio/associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte distingue la specificità dell'associazione di spaccio rispetto ad altri reati, escludendo automaticamente l'unitarietà sulla sola base di legami occasionali tra soggetti.

  • art. 173 disp. Att. Cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti formali del ricorso e per i confini entro cui sono esaminabili i motivi; la Corte nota i limiti procedurali rispetto alle deduzioni ammesse.

Massime di principio

  • La continuazione (art. 81 c.p.) richiede la prova di un "medesimo disegno criminoso" e non può basarsi solo sull'omogeneità delle fattispecie o sulla propensione del soggetto a delinquere.
  • Indicatori utili per riconoscere la continuazione: brevità del lasso temporale tra i fatti, identità/analogia del modus operandi, sistematicità delle condotte, identità o stabile collaborazione degli autori, omogeneità del bene giuridico offeso.
  • La mera partecipazione a indagini comuni o il fatto che reati diversi emergano dalla stessa attività investigativa non impongono il riconoscimento della continuazione.
  • La disomogeneità dei beni oggetto dei reati e l'intervallo temporale apprezzabile possono legittimare la mancata unificazione anche per reati della stessa categoria (es. diverse ricettazioni).
  • In sede esecutiva il gravame di dimostrare elementi specifici sintomatici della preventiva programmazione unitaria ricade in larga parte sul condannato; deduzioni generiche o semplici elenchi di sentenze sono inammissibili.
  • La Corte verifica la congruità della motivazione del giudice di merito: una motivazione non illogica, che confronta i fattori indicati, è sufficiente a respingere il ricorso.

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