Cassazione Penale, Ordinanza n. 01389/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. a due condanne definitive per evasione. I reati risultavano commessi in due date ravvicinate (25 novembre 2017 e 17 novembre 2017) e il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe valorizzato adeguatamente il ristretto arco temporale tra i fatti e l'omogeneità delle condotte, elementi che a suo dire deponevano per l'unicità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure. Ha confermato che, ai fini del riconoscimento della continuazione, l'identità del disegno criminoso deve essere desumibile già al momento della commissione del primo reato e non può essere ricavata solo dalla mera omogeneità delle condotte o dalla vicinanza temporale. Nel caso concreto, dagli atti non emergevano elementi concreti sulla ragione delle condotte, se non l'insofferenza alle prescrizioni dell'autorità; pertanto i fatti non apparivano inseriti in una unitaria programmazione criminosa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione richiede che l'identità del disegno criminoso sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato; la mera omogeneità delle condotte o la loro vicinanza temporale non bastano.
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice dei due reati oggetto delle sentenze irrevocabili richiamate nel procedimento esecutivo.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione è necessario che il medesimo disegno criminoso sia già individuabile al momento della prima condotta, secondo elementi oggettivi desumibili dagli atti.
- La vicinanza cronologica tra più reati e la loro omogeneità non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'unicità del programma criminoso.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rilettura alternativa del compendio fattuale quando il provvedimento impugnato abbia già fornito una motivazione adeguata e non illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di elementi contrari sulla colpa nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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