Cassazione Penale, Sentenza n. 18923/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma di condanna per concorso in furto pluriaggravato. Tre censure: (1) richiesta di riqualificazione del fatto in tentativo di furto perché le autovetture erano tracciate via GPS e non sarebbero mai uscite dalla sfera di vigilanza dell'autorità; (2) omessa e carente motivazione circa il concorso dell'Azara, sostenendo che non avrebbe fornito un contributo materiale o morale e che le chiavi del piazzale sarebbero state messe a disposizione solo da altro soggetto; (3) doglianze sull'applicazione delle aggravanti (art. 625 n.7 c.p., art. 61 n.11 c.p., aggravante per danno patrimoniale rilevante), lamentando errori nella qualificazione dell'altruità, nella estensione delle aggravanti al correo e nella mancata valutazione del dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che le autovetture fossero state effettivamente asportate e consegnate a un ricettatore, sicché il sistema satellitare ha permesso il recupero solo dopo l'uscita dalla sfera di vigilanza della parte offesa. Sul secondo motivo ha escluso la censura in sede di legittimità perché atta a rimettere in discussione la valutazione di merito e la valutazione della prova, materia non sindacabile in Cassazione salvo vizi specifici di motivazione. Sul terzo motivo ha ritenuto le censure generiche e, in parte, inammissibili per mancata allegazione in appello. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 c.p., n. 7 (aggravante)
L'aggravante è stata ritenuta applicabile dal giudice di merito; la Cassazione ha giudicato la censura del ricorrente generica e non idonea a dimostrare un errore di diritto sulla qualificazione dell'altruità o sulle modalità del reato.
art. 61 c.p., n. 11 (aggravante soggettiva)
Il ricorrente ha contestato la coesistenza con altra aggravante e la possibilità di estenderla al correo; la Corte ha ritenuto le doglianze insufficienti e inammissibili ove non specificamente dedotte in appello.
art. 334 c.p. e art. 388 c.p.
Richiamate dal ricorrente come ipotesi alternative alla configurazione dell'altruità, ma la Cassazione non ha ritenuto fondata la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dal ricorrente.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La Corte ha richiamato il principio per cui le questioni non dedotte in appello non possono essere dedotte in Cassazione, dichiarando inammissibili le censure relative ad aggravanti non trattate in appello.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La presenza di sistemi di localizzazione (GPS) che consentano il recupero successivo non esclude automaticamente la consumazione del furto: rileva se la cosa sia effettivamente uscita dalla sfera di vigilanza dell'avente diritto al momento dell'asporto.
- In sede di Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione del merito dei fatti o proporre una diversa lettura probatoria se non sono lamentati vizi specifici di motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
- Per contestare l'esistenza del concorso è necessario fornire elementi idonei a dimostrare l'assenza di un contributo materiale o morale; semplici interpretazioni alternative dei fatti, prive di specifici vizi di diritto, saranno ritenute inammissibili in cassazione.
- Le contestazioni sulle aggravanti devono essere articolate con chiarezza e, se si tratta di questioni di merito, devono essere proposte tempestivamente in appello; la mancata impugnazione in appello rende inammissibile la relativa censura in Cassazione.
- Quando si impugna una sentenza penale in Cassazione occorre focalizzarsi su errori di diritto o vizi gravi della motivazione, evitando censure meramente persuasive o generiche che non indicano elementi concreti di illegittimità.
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