Ordinanza n. 2666/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli esiti dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania riproponendo i motivi già dedotti in primo grado. In particolare, ha contestato la valutazione del proprio elaborato, sostenendo che fosse possibile una correzione giudiziale dell’elaborato stesso, nonostante la grave insufficienza riportata, e ha censurato l’attribuzione del solo voto numerico da parte della Commissione, ritenendola inidonea a motivare il giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. A un primo esame sommario, tipico della fase cautelare, ha ritenuto che l’appello non presentasse apprezzabili elementi di fondatezza, poiché riproponeva censure già analiticamente e diffusamente esaminate dal TAR, alla luce della consolidata giurisprudenza della Sezione. Il Collegio ha escluso la possibilità di una correzione giudiziale dell’elaborato, rilevando anche la grave insufficienza conseguita. Ha inoltre ritenuto infondata la critica al voto meramente numerico, conformemente all’orientamento costante secondo cui il voto numerico è sufficiente a esternare le ragioni della valutazione della Commissione negli esami di abilitazione forense. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; il Collegio ha deciso la domanda cautelare in sede di camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la riproposizione dei motivi già dedotti in primo grado e analiticamente esaminati dal TAR, in assenza di elementi nuovi o di specifiche ragioni di critica alla decisione impugnata, non integra un appello assistito da apprezzabili elementi di fondatezza.
- Non è ammissibile una correzione giudiziale dell’elaborato svolto nell’esame di abilitazione forense, in sostituzione della valutazione tecnico-discrezionale della Commissione, soprattutto quando l’elaborato abbia riportato una grave insufficienza.
- Negli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, il voto numerico è, secondo l’orientamento richiamato dal Consiglio di Stato, sufficiente a esternare adeguatamente le ragioni della valutazione della Commissione, senza necessità di una motivazione discorsiva ulteriore.
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