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Ordinanza

Ordinanza n. 2679/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della graduatoria finale di merito pubblicata in data 19.02.2026 relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02, bandito dal Ministero della Giustizia in data 30.07.2025”, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente il punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 7 del bando.

Giustizia amministrativa202604161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di 2.600 assistenti del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non attribuisce il punteggio aggiuntivo e la riserva connessi al servizio prestato presso l'Ufficio del processo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso, deducendo la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dall'art. 7 del bando per il servizio svolto presso l'Ufficio del processo, nonché della relativa riserva. A sostegno della domanda cautelare ha prodotto documentazione attestante lo svolgimento del servizio con merito. L'amministrazione ha acquisito successivamente una dichiarazione di segno contrario, ritenuta dalla ricorrente non idonea a superare la documentazione depositata. Il giudizio coinvolge un elevato numero di potenziali controinteressati, sicché è stata chiesta e disposta l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto prevalente, allo stato degli atti, la prova documentale prodotta dalla ricorrente, attestante il servizio svolto con merito, rispetto alla dichiarazione contraria acquisita successivamente dall'amministrazione. Ha quindi ordinato alle amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, di procedere entro trenta giorni alla revisione del punteggio, riconoscendo l'incremento per il servizio presso l'Ufficio del processo e la relativa riserva. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati mediante pubblici proclami sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia, ponendo i relativi oneri a carico della ricorrente e stabilendo termini e modalità dettagliati, a pena di improcedibilità. Ha fissato l'udienza pubblica del 22 settembre 2026 per la trattazione del merito e ha condannato le amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento di 500 euro oltre accessori per la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 7 del bando di concorso

    Prevede il punteggio aggiuntivo rilevante per il servizio prestato presso l'Ufficio del processo e la relativa riserva.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata accolta.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità

    Consente di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei destinatari rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa, insieme agli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la documentazione prodotta dal ricorrente attesta direttamente il possesso del requisito rilevante per l'attribuzione di un punteggio concorsuale, essa può prevalere, ai fini del fumus boni iuris, su una dichiarazione amministrativa contraria acquisita successivamente, almeno fino alla definizione del merito.
  • Qualora il riconoscimento cautelare del servizio prestato presso una pubblica amministrazione incida sia sul punteggio concorsuale sia sulla riserva di posti collegata a quel servizio, l'amministrazione deve procedere alla revisione di entrambe le posizioni entro il termine stabilito dal giudice.
  • Quando il numero dei potenziali controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sui siti istituzionali delle amministrazioni, prescrivendo il contenuto dell'avviso, la pubblicazione degli atti e la conservazione online fino alla sentenza definitiva di primo grado.
  • L'integrazione del contraddittorio disposta mediante pubblici proclami può essere posta a carico della parte ricorrente, con fissazione di termini perentori per la richiesta di pubblicazione, il deposito della prova degli adempimenti e il deposito dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione; l'inosservanza può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIn house e affidamenti senza garaTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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