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Sentenza

Sentenza del 30/11/2022 n. 35198 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva la revocazione della sentenza di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 37/2011 della C.T.R. di Napoli. L'origine della controversia è un avviso di accertamento per l'anno 1996 (non impugnato) con recupero di maggiori redditi; la società aveva poi chiesto all'Ufficio l'annullamento in autotutela del provvedimento, istanza respinta. In Cassazione la società deduceva otto motivi e, dopo la pronuncia di questa Corte che dichiarava il ricorso per cassazione inammissibile, proponeva revocazione denunciando omissione di pronuncia su tutti i motivi, errore materiale tra motivazione e dispositivo, violazione dell'art. 384 c.p.c. comma 3 per mancato contraddittorio su questione rilevata d'ufficio, extrapetizione, omessa pronuncia pregiudiziale su motivi che prescindevano dal merito e altra viziosità rispetto alla valutazione sulla sussistenza dei presupposti per impugnare il diniego di autotutela (anche per ragioni di interesse generale e per circostanze del caso concreto, come la notifica a un legale rappresentante in stato di incapacità).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione complessivamente inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente enunciato l'oggetto del contendere e avesse esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli inammissibili perché mancavano le allegazioni sul presupposto fondamentale di ammissibilità del ricorso avverso gli atti di diniego in autotutela (ossia l'esistenza di ragioni di interesse generale che giustificassero l'annullamento). La Corte ha altresì escluso un errore materiale o di fatto rimediabile con la revocazione, spiegando che molte delle censure della ricorrente attengono a valutazioni di giudizio (errori di diritto o di valutazione) non sanabili con la revocazione. Quanto al presunto contrasto tra motivazione e dispositivo, la Corte ha applicato l'art. 384 c.p.c. correggendo la motivazione ove possibile, non annullando la decisione. Sono state condannate la ricorrente al pagamento delle spese (liquidate in Euro 12.000,00 oltre spese prenotate) e all'eventuale contributo unificato secondo DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    La norma impone il contraddittorio se il giudice intende decidere nel merito una questione rilevata d'ufficio; la Corte ha comunque precisato che questa previsione non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione rilevabili in ogni stato e grado del processo.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Contiene i parametri formali dei motivi di cassazione; la Corte ha spiegato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, per mancata conformità ai parametri, è una pronuncia tipica di definizione del ricorso e non rientra nella previsione dell'art. 384 c.p.c. comma 3.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione all'istituto della revocazione: la revocazione per errore di fatto è esperibile solo nei casi tassativi previsti dall'ordinamento e richiede un contrasto oggettivo tra quanto emerge dalla sentenza e dagli atti di causa.

  • art. 395 c.p.c.

    Norma che individua i casi di revocazione per errore di fatto; la Corte ha precisato che tale rimedio è ammesso soltanto per errori di percezione/documentali e non per mere divergenti valutazioni giuridiche o di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis)

    Norme sul contributo unificato; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'importo aggiuntivo previsto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per ragioni di buona amministrazione (autotutela), ma la Corte non ha ritenuto che la violazione di principi costituzionali di per sé fondasse l'errore revocatorio dedotto.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di Cassazione è ammessa solo per i casi tassativi di errore di fatto/documentale previsti dall'art. 395 c.p.c.; le semplici divergenze di valutazione giuridica o di merito non costituiscono motivo valido per la revocazione.
  • Se la Corte di Cassazione ritiene che il dispositivo sia conforme a diritto ma la motivazione errata, applica l'art. 384 c.p.c. e può correggere la motivazione senza annullare la decisione; non si tratta di errore materiale rimediabile con revocazione.
  • Le questioni di ammissibilità del ricorso per cassazione (es.: conformità ai parametri di cui all'art. 360-bis) sono questioni di rito rilevabili in ogni stato e grado e possono portare alla declaratoria di inammissibilità senza che operi l'obbligo del contraddittorio ex art. 384 c.p.c. comma 3 previsto per le questioni rilevate d'ufficio di merito.
  • Per ottenere successo su una contestazione riguardante il diniego di annullamento in autotutela è necessario allegare e documentare chiaramente le ragioni di interesse generale che giustificano l'annullamento: mere circostanze soggettive o valutazioni generiche difficilmente convincono il giudice di legittimità.
  • Per prospettare la revocazione occorre dimostrare una evidente discrepanza tra la rappresentazione fattuale data dalla sentenza e gli atti/documenti di causa (errore di percezione), non una diversa interpretazione degli stessi atti; la prova documentale della contraddizione è essenziale.
  • Nelle impugnazioni contro atti amministrativi non impugnati o nei casi di diniego di autotutela, la tempestività e la completezza della documentazione che dimostra l'eccezionalità della situazione (es. incapacità del rappresentante al momento della notifica) sono fondamentali per evitare che l'atto sia considerato definitivo e per sostenere la fondatezza dell'istanza giudiziale.

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