Ordinanza n. 655/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa idonea misura cautelare - della Determinazione Direttoriale n. -OMISSIS- del 09.10.2025 con cui Lazio Disco ha approvato gli “esiti definitivi concorso per il conferimento di borse di studio e contributi integrativi mobilità internazionale - Studenti iscritti presso le Università del Lazio - Idonei ed esclusi - a.a. 2025/2026”; - ove occorra, del “Bando Diritto allo Studio per l'anno accademico 2025/26” per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio, contributi Erasmus e Premi di laurea per l'anno accademico 2023-2024 in favore degli studenti universitari; - della comunicazione di esclusione dal beneficio della borsa di studio del 10.10.2025, con cui Lazio Disco comunicava come “motivi di esclusione - Iseedsu oltre il limite”; - di tutte le comunicazioni intervenute sul “Portale Studenti - Lazio Disco” e tutte le comunicazioni avvenute a mezzo ticket e, in particolare, la comunicazione della resistente inviata in data 19.11.2025; - della graduatoria degli studenti ammessi all'erogazione del beneficio integrativo o borsa di studio; - nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria definitiva per l'assegnazione della borsa di studio e dei contributi integrativi per la mobilità internazionale, motivata dall'Iseedsu oltre il limite
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione direttoriale del 9 ottobre 2025 con cui Disco Lazio ha approvato gli esiti definitivi del concorso per borse di studio e contributi integrativi per la mobilità internazionale degli studenti iscritti presso le università del Lazio, nella parte in cui è stata esclusa dal beneficio. Ha impugnato anche, ove occorra, il bando, la comunicazione di esclusione del 10 ottobre 2025, le comunicazioni intervenute tramite il Portale Studenti e ticket, la graduatoria degli studenti ammessi e gli atti presupposti e conseguenti. La motivazione dell'esclusione indicata dall'amministrazione era l'Iseedsu oltre il limite. La domanda cautelare è stata proposta unitamente all'azione di annullamento. Il ricorso era stato notificato all'amministrazione e a un solo controinteressato, sebbene la graduatoria comprendesse numerosi candidati ammessi al beneficio.
La decisione
Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti candidati ammessi al beneficio risultanti dalla graduatoria impugnata. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web di Disco Lazio di un sunto dell'intero ricorso, degli estremi dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati. La ricorrente deve attivare la pubblicazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; l'amministrazione deve pubblicare quanto richiesto entro quindici giorni dalla richiesta; la prova della notifica, corredata dall'attestazione dell'amministrazione, deve essere depositata entro i successivi dieci giorni, a pena di decadenza. Quanto alla cautela, il TAR ha ritenuto che le censure necessitino di approfondimento nella fase di merito e che le esigenze della ricorrente, bilanciate con le aspettative dei controinteressati utilmente collocati, possano essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata quindi concessa una sospensione autonoma degli atti. L'udienza pubblica è stata fissata per il 12 maggio 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, nell'ambito della notificazione del ricorso, il ricorso a modalità alternative, tra cui la notificazione per pubblici proclami, quando ricorrano i relativi presupposti.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio e, in presenza di un numero elevato di controinteressati, di autorizzare modalità di notificazione per pubblici proclami.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Permette di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando ciò costituisca misura adeguata in luogo della sospensione del provvedimento.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo, nell'ambito della quale il giudice ha ritenuto necessaria una valutazione approfondita delle censure nella fase di merito.
Massime di principio
- Quando il ricorso contro una graduatoria è notificato soltanto ad alcuni dei soggetti ammessi al beneficio, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati la cui posizione potrebbe essere incisa dall'eventuale accoglimento.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati individuabili attraverso una graduatoria pubblica, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione di un sunto del ricorso, degli estremi del provvedimento giudiziario e dell'elenco dei controinteressati.
- La notificazione per pubblici proclami deve essere eseguita entro il termine perentorio assegnato dal giudice; la prova dell'adempimento deve essere depositata nel termine stabilito, a pena di decadenza.
- Quando le censure cautelari richiedono un approfondimento incompatibile con la fase sommaria e la sospensione inciderebbe sulle legittime aspettative dei controinteressati, il giudice può ritenere adeguata tutela la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
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