Sentenza n. 1135/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1299/2025, depositata e resa pubblica il 18.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 16815/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1299/2025, relativa all'accredito di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 1299/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con ordine al Ministero di accreditare complessivamente euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 16 giugno 2025; decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l'inerzia ministeriale e ha domandato l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale, senza contestare l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi dell'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato recante un obbligo di conformazione a carico della pubblica amministrazione. Ha inoltre rilevato il deposito della copia autentica del titolo e dell'attestazione di passaggio in giudicato, come richiesto dall'art. 114, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha accertato l'inadempimento non contestato del Ministero e ha ordinato di dare piena esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante accredito di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dall'insediamento per compiere tutti gli atti necessari, inclusi l'allocazione in bilancio e il reperimento delle somme. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, da calcolarsi nella misura degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di capitale, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di 60 giorni per l'adempimento spontaneo e fino all'effettivo pagamento, entro il limite massimo del 10% della sorte capitale. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, in ragione della sostanziale identità di ratio con l'esecuzione forzata civile.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario recanti un obbligo di conformazione a carico della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Impone il deposito della copia autentica del titolo da eseguire e dell'attestazione del suo passaggio in giudicato ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
artt. 21 e 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consentono la nomina del commissario ad acta quale ausiliario del giudice, con funzione sostitutiva rispetto all'amministrazione inadempiente, per assicurare l'attuazione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
La penalità di mora è applicabile anche ai giudizi di ottemperanza relativi a obblighi pecuniari; può essere fissata nella misura degli interessi legali, decorrendo, nel caso concreto, dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo e fino al pagamento, con limite massimo del 10% della sorte capitale.
artt. 24, 103 e 113 Cost.
I principi di effettività della tutela giurisdizionale impongono all'amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, purché siano depositati il titolo in copia autentica e l'attestazione del passaggio in giudicato.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 si applica anche prima della proposizione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando l'esecuzione riguarda obblighi derivanti da un titolo giudiziale notificato all'amministrazione.
- In presenza di un'inottemperanza manifesta e non contestata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione l'integrale esecuzione del giudicato e può nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta quale ausiliario del giudice e non quale organo straordinario dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro è applicabile la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; essa può essere determinata nella misura degli interessi legali, decorrere dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo e essere assoggettata a un limite massimo rapportato alla sorte capitale.
- L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato che imponga alla pubblica amministrazione il pagamento di una somma.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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