Sentenza n. 3161/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del decreto dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante approvazione della graduatoria definitiva nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. 08.06.2023 n. 107, laddove risulta recepito l’erroneo punteggio pari a 8,50 pt. in luogo dei n. 10 pt. effettivamente spettanti in relazione ai titoli dichiarati; - del decreto dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria de qua, laddove si conferma l’erroneo punteggio assegnato alla ricorrente; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato come documento informatico, recante rigetto al reclamo presentato dalla ricorrente avverso la mancata valutazione del Master di I livello in “Metodologie Didattiche e Processi Formativi” conseguito presso l’Università telematica Pegaso nell’a.s. 2007/2008; - della nota dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio II Dirigenti scolastici, prot. n. 118636 del 31.07.2024, recante comunicazione degli esiti della valutazione dei titoli dichiarati, laddove risulta assegnato alla ricorrente l’erroneo punteggio pari a n. 8,50 pt. in luogo dei n. 10 pt. effettivamente spettanti; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva nazionale e successiva rettifica della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici, nella parte in cui non è stato attribuito il punteggio relativo a un Master di primo livello
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti di approvazione e rettifica della graduatoria, nonché la comunicazione degli esiti della valutazione dei titoli e il rigetto del reclamo. Ha dedotto l’erronea attribuzione di 8,50 punti anziché 10, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare il Master di primo livello in “Metodologie Didattiche e Processi Formativi”, conseguito presso un’università telematica, nonostante fosse stato inserito per errore nella casella A.8 anziché nella casella A.7 del format telematico. Secondo la ricorrente, il titolo era stato comunque dichiarato e individuato puntualmente, con indicazione degli elementi necessari a verificarne il contenuto e la pertinenza rispetto al profilo professionale; pertanto, non si sarebbe trattato di integrazione postuma della domanda, ma di mera correzione di un errore materiale, suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990. Il Ministero ha sostenuto che la Commissione aveva valutato tutti i titoli nella categoria indicata dalla candidata e che, nella casella A.8, era già stato dichiarato e riconosciuto un altro Master, sicché il titolo reclamato non poteva essere ulteriormente valorizzato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che il soccorso istruttorio consente di regolarizzare o integrare documentazione carente, ma deve essere distinto dall’errore commesso dal privato nella compilazione della domanda. Nelle procedure comparative e di massa il soccorso è fortemente limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, che sopporta le conseguenze dei propri errori. Esso può operare quando il candidato abbia fornito informazioni complete e non reticenti e dalla documentazione residuino margini di incertezza facilmente superabili. Nel caso concreto, la candidata aveva selezionato la casella A.8, relativa ai Master di primo o secondo livello di durata annuale, 1.500 ore e 60 crediti, mentre la casella A.7 riguardava i titoli aventi contenuto inerente al profilo professionale di dirigente pubblico o alle Scienze dell’educazione. Secondo il Collegio, l’errore non era riconoscibile, perché entrambe le categorie riguardavano titoli formalmente analoghi e la diversa collocazione dipendeva dalla pertinenza della materia. Per attribuire il punteggio A.7, l’amministrazione avrebbe dovuto autonomamente comprendere la volontà della candidata e riqualificare postumamente il titolo sulla base del suo contenuto. Tale intervento avrebbe alterato la par condicio, poiché nelle procedure concorsuali grava sui partecipanti l’onere di dichiarare preventivamente, espressamente e puntualmente i titoli posseduti, senza che l’amministrazione sia tenuta a svolgere approfondimenti o interventi postumi non imposti da un errore immediatamente riconoscibile. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Compiti del responsabile del procedimento
La disposizione fonda il soccorso istruttorio, volto a regolarizzare o integrare documentazione carente, ma non impone all’amministrazione di correggere ogni errore imputabile al candidato nella compilazione della domanda.
D.M. 8 giugno 2023, n. 107
Disciplina la procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici alla quale si riferisce la graduatoria impugnata.
D.M. 138/2017
La relativa tabella, utilizzata nella procedura, distingue la casella A.7, riferita ai Master pertinenti al profilo professionale di dirigente pubblico o alle Scienze dell’educazione, dalla casella A.8, riferita al possesso generico di un Master di primo livello.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali comparative e di massa, il soccorso istruttorio è limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, che sopporta le conseguenze degli errori commessi nella compilazione della domanda.
- Il soccorso istruttorio è attivabile quando il candidato abbia fornito informazioni complete e non reticenti e dalla documentazione tempestivamente prodotta residuino margini di incertezza facilmente superabili; non può invece trasformarsi in un’attività di ricostruzione o riqualificazione postuma della volontà dichiarativa del candidato.
- L’errore nella domanda può essere autonomamente emendato dall’amministrazione solo quando sia immediatamente riconoscibile secondo criteri di obiettiva evidenza; non è riconoscibile quando la correzione richieda di rivalutare il contenuto del titolo e di ricondurlo a una diversa categoria di punteggio rispetto a quella selezionata dal candidato.
- Nelle procedure concorsuali l’amministrazione non è tenuta a svolgere approfondimenti sui titoli dichiarati né a riqualificarli d’ufficio, quando ciò comporterebbe un intervento postumo idoneo ad alterare la par condicio e l’efficacia della procedura.
- L’esigenza di buona fede e correttezza nell’azione amministrativa non supera l’onere del candidato di dichiarare in modo preventivo, espresso e puntuale i titoli per i quali chiede la valutazione.
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