Sentenza n. 989/2026 - Catania, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Catania, n. 1714/2024, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione resistente, rimasta ineseguita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di Mascali della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1714/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’integrale esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania, che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 9.127,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi, rivalutazione e spese processuali dei due gradi di giudizio, nonché degli ulteriori oneri indicati nel titolo. La sentenza aveva previsto che l’assicurazione tenesse indenne il Comune, al netto della franchigia contrattuale di euro 10.000,00. La ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto dall’assicurazione euro 12.815,93, ma di vantare ancora nei confronti del Comune euro 10.721,87, oltre interessi e ulteriori spese. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. La ricorrente ha dedotto l’inesecuzione parziale del titolo giudiziale, ormai irrevocabile e notificato in forma esecutiva, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato che la sentenza civile fosse passata in giudicato, fosse stata notificata all’amministrazione in forma esecutiva e che fosse decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha rilevato il parziale adempimento del titolo mediante il pagamento dell’assicurazione, precisando che tale pagamento era limitato dalla franchigia di euro 10.000,00 indicata nella sentenza ottemperanda. Ha ordinato al Comune di Mascali di pagare quanto ancora dovuto alla ricorrente entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Acireale, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere, su richiesta della parte, entro sessanta giorni dall’insediamento. Ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta. Il Comune è stato condannato anche al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora in caso di ulteriore inadempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo in forma esecutiva consente di procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
La disposizione è richiamata quale modifica dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
La disposizione è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato in forma esecutiva all’amministrazione debitrice e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In presenza di un adempimento solo parziale del titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di corrispondere il residuo ancora dovuto, tenendo conto dei pagamenti già effettuati da soggetti terzi nei limiti stabiliti dal titolo.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, attribuendogli il compito di eseguire in via sostitutiva il titolo su richiesta della parte vittoriosa.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale di pagamento e fino alla scadenza del termine assegnato per l’insediamento del commissario ad acta.
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