Cassazione Penale, Ordinanza n. 30910/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata della Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di un imputato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa per detenzione illecita di sostanza stupefacente, revocando però la confisca del denaro disposta in primo grado. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: (1) mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; (2) mancata concessione delle attenuanti generiche; (3) eccessività della pena. La difesa sosteneva, in sostanza, che il fatto dovesse essere ritenuto meno grave e sanzionato più lievemente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte di appello aveva correttamente escluso la lieve entità valorizzando il dato quantitativo dello stupefacente rinvenuto, circa 1 kg di marijuana, da cui erano ricavabili oltre 5.000 dosi medie singole, in conformità ai criteri indicati dalle Sezioni Unite. Ha ritenuto manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo, perché la motivazione di merito aveva già considerato, in senso ostativo alle richieste difensive, la gravità del fatto per l'ingente quantità di droga e i numerosi precedenti specifici dell'imputato, sintomatici di elevata capacità criminale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
disposizione incriminatrice applicata per la detenzione illecita di stupefacente, ritenuta non di lieve entità in ragione della quantità della sostanza.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di lieve entità richiesta dalla difesa, esclusa perché incompatibile con il quantitativo di droga rinvenuto e con gli ulteriori indici di gravità valorizzati dal giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti va esclusa quando il dato quantitativo della sostanza, da solo o unitamente agli altri elementi del caso, evidenzi una offensività non minimale; la valutazione di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
- Le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla misura della pena sono inammissibili in sede di legittimità quando si risolvono in una mera contrapposizione di valutazioni di merito rispetto a una motivazione che abbia considerato in modo non irrazionale la gravità del fatto e i precedenti specifici dell'imputato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi ripropongono censure già esaminate e superate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- In materia di stupefacenti, un quantitativo elevato di sostanza, specie se tale da consentire la ricavabilità di migliaia di dosi medie singole, costituisce indice rilevante per escludere la lieve entità della condotta.
Come è indicizzato
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