Sentenza del 08/03/2017 n. 957 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Reddito sintetico - Soggetto contribuente - Beni indice - Spese sostenute - Elementi patrimoniali - Anni pregressi - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Spese sostenute - Avvenuto finanziamento - Economie terze - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Illegittimità redditometro - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la determinazione sintetica del reddito, sostenendo che l'Amministrazione non avesse considerato adeguatamente l'origine delle somme utilizzate per sostenere le spese rilevanti ai fini del redditometro. In particolare, le spese erano state finanziate mediante patrimonio liquido accumulato in anni d'imposta precedenti, poi ridottosi anche in conseguenza degli investimenti e delle spese contestate, nonché mediante possibili economie o disponibilità provenienti da terzi. La presunzione derivante dai beni e dalle spese indice non è quindi sufficiente, da sola, a dimostrare un reddito maggiore, quando il contribuente fornisca prova dell'effettiva provenienza delle risorse.
La decisione
La pretesa fondata sul redditometro è stata ritenuta illegittima perché l'Amministrazione non aveva considerato che le spese erano state sostenute utilizzando disponibilità patrimoniali pregresse e risorse diverse dal reddito dell'anno accertato. La presunzione relativa del redditometro può essere superata mediante la dimostrazione che le spese di mantenimento e gli investimenti sono stati finanziati con patrimonio accumulato in periodi precedenti o con economie terze. Il contribuente ha quindi ottenuto una decisione favorevole.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico del reddito e del redditometro
I beni posseduti e le spese sostenute costituiscono elementi presuntivi della capacità contributiva, ma la presunzione è relativa e può essere superata dal contribuente con prova contraria sull'effettiva provenienza delle somme impiegate.
Onere probatorio a carico del contribuente nella prova contraria al redditometro
Il contribuente deve documentare, in modo concreto e coerente, che le spese sono state finanziate mediante disponibilità patrimoniali formatesi in anni precedenti, disinvestimenti, risparmi o risorse provenienti da terzi. Non è sufficiente una mera affermazione generica.
Massime di principio
- Nel contestare un accertamento sintetico, occorre distinguere tra reddito prodotto nell'anno accertato e patrimonio già accumulato negli anni precedenti: l'utilizzo di risparmi pregressi non equivale automaticamente a nuovo reddito.
- La prova contraria può riguardare non solo l'ammontare delle spese, ma anche la loro fonte finanziaria, come disinvestimenti, liquidità pregresse, prestiti, donazioni o contributi di terzi.
- È necessario dimostrare documentalmente la provenienza e la disponibilità delle somme, nonché la compatibilità temporale tra tali risorse e le spese contestate.
- L'Amministrazione non può fondare l'accertamento soltanto sulla presenza di beni indice o sul livello delle spese senza valutare le spiegazioni e la documentazione relative alle risorse patrimoniali utilizzate.
- La riduzione del patrimonio liquido può costituire un elemento rilevante per dimostrare che le spese sono state sostenute con ricchezza già posseduta e non con redditi occultati dell'anno oggetto di accertamento.
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