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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18931/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma, da parte della Corte d'appello di Brescia, della condanna per il reato di cui all'art. 603-bis c.p. (sfruttamento di manodopera e approfittamento dello stato di bisogno). Si contestava che l'imputato, nella qualità di gestore di fatto dell'opificio "CONFEZIONE DI LI LIYING", avesse reclutato e impiegato cinque lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento: retribuzioni inferiori al CCNL (indicativamente 3-5 euro/ora vs 7,20 euro/ora), alloggi degradanti, violazioni dell'orario di lavoro, carenza di riposi e ferie, approfittamento dello stato di bisogno (mancanza di permessi di soggiorno, vulnerabilità). In cassazione la difesa deduceva carenze e contraddittorietà della motivazione, travisamento delle prove, assenza del requisito soggettivo (dolo), inesistenza del ruolo di titolare/gestore, prova del pagamento corretto delle retribuzioni, e chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riconsiderazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi principali fossero, in larga parte, vizi di merito e di fatto non sindacabili in sede di legittimità salvo i limiti stabiliti dall'art. 606 c.p.p.; ha confermato la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza degli elementi strutturali del reato di cui all'art. 603-bis (sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno), l'attendibilità delle dichiarazioni rese ai militari durante il sopralluogo e l'incompatibilità tra ritmi produttivi e le ore lavorative dichiarate. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione negativa sulle attenuanti generiche e la dosimetria della pena. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti del reato: sfruttamento consistito in retribuzioni difformi dal CCNL, condizioni di alloggio degradanti e violazioni relative all'orario di lavoro; per il comma 1 n.2 è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà di sottoporre a condizioni di sfruttamento e di approfittare dello stato di bisogno)

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità: la Cassazione verifica la coerenza e la logica della motivazione, senza poter rinnovare la valutazione del merito; per il vizio di travisamento occorrono requisiti tassativi (indicare atto processuale, elemento probatorio, prova della verità e dimostrare l'incidenza decisiva)

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principi sulla valutazione della prova (gravità, precisione e concordanza): la censura del ricorrente risultava aspecifica e configurata come richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio, inammissibile in cassazione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regime delle attenuanti generiche: la Corte territoriale ha motivatamente negato la loro concessione sulla base della gravità e della protrazione della condotta e dell'assenza di elementi favorevoli rilevanti

  • art. 132 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena: la fissazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per illogicità o arbitrio

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di commisurazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la pena applicata nei limiti della discrezionalità del giudice di merito

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di determinazione della pena e motivazione: utilizzata nel contesto delle censure sulla dosimetria, la Corte ha confermato che non sussiste motivo valido per rivedere la graduazione della pena in sede di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione del versamento alla Cassa delle ammende: applicata per la condanna alle spese del ricorrente per inammissibilità senza assenza di colpa

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza logico-formale: non è consentito rinnovare la valutazione delle prove se non sussistono vizi logici evidenti
  • Per contestare in cassazione un presunto travisamento della prova è necessario indicare con precisione l'atto processuale controverso, l'elemento probatorio concretamente incompatibile, fornire prova della verità di tale elemento e dimostrare l'effetto decisivo sull'impianto motivazionale
  • Ai fini dell'integrazione dell'art. 603-bis c.p. è valutata la combinazione di indici (retribuzioni inferiori al CCNL, condizioni abitative degradanti, violazioni di orario e periodi di riposo, stato di bisogno e vulnerabilità dei lavoratori); dichiarazioni rese in occasione del sopralluogo e riscontri oggettivi (ritmi produttivi/commesse) hanno particolare valore probatorio
  • Per la fattispecie di cui al comma 1 n.2 dell'art. 603-bis è sufficiente il dolo generico (consapevolezza e volontà di approfittare dello stato di bisogno), mentre per altre fattispecie collegate può essere richiesto dolo specifico
  • La difesa, per essere efficace in cassazione, deve concentrare le censure su vizi logici della motivazione o su atti specifici e provati, e non soltanto chiedere una diversa valutazione del complesso probatorio
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena ricadono nella discrezionalità del giudice di merito: per impugnarle con successo in cassazione occorre dimostrare un evidente errore logico o arbitrario nella motivazione

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