Cassazione Penale, Ordinanza n. 19461/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato e la recidiva infraquinquennale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna per concorso nel reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., sostenendo l'erronea applicazione degli artt. 474, 42, 43 e 110 c.p., in relazione all'elemento soggettivo e alla finalità specifica di trarre profitto, e contestando la correttezza della motivazione sulla responsabilità. La Corte ha ritenuto che il motivo mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, indicando come non consentita in sede di legittimità la richiesta di una diversa ricostruzione del materiale probatorio e osservando che la motivazione di merito era immune da vizi logici e giuridici, avendo spiegato la responsabilità per tutti i capi contraffatti e richiamato anche le modalità della condotta al controllo di polizia giudiziaria.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o in una diversa lettura delle prove.
art. 474 c.p.
Viene richiamato in relazione al reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, contestato per tutti i capi contraffatti.
art. 42 c.p.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di elemento soggettivo e imputazione soggettiva del fatto.
art. 43 c.p.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di elemento soggettivo e finalità di profitto.
art. 110 c.p.
Indica il concorso di persone nel reato, contestato all'imputato.
art. 99 c.p.
La sentenza d'appello aveva ritenuto la recidiva infraquinquennale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione dei fatti attraverso una diversa lettura degli elementi probatori rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato alla mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali; non sono ammissibili censure che investano la mera persuasività, adeguatezza o puntualità del ragionamento decisorio.
- Quando il giudice di merito abbia motivato in modo logicamente coerente e giuridicamente corretto sulla responsabilità, la cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di fatto.
- Il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, mira in sostanza a contestare l'apprezzamento delle prove è inammissibile in sede di legittimità.
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