Sentenza n. 321/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 39779 presentata in data 8 giugno 2024, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidas de Almeria Spagna in data 27 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata l’8 giugno 2024 per il riconoscimento, ai fini dell’esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un’università spagnola. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla disciplina generale e speciale, ritenendo decorso il termine massimo di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia espressa dell’amministrazione. Ha individuato nel Ministero dell’Istruzione e del Merito l’autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Ha rilevato che l’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 prevede trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni, nonché tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa; ne deriva un termine complessivo massimo di quattro mesi. Poiché tale termine era decorso senza provvedimento finale, il Collegio ha ordinato al Ministero di pronunciarsi espressamente entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando il carattere massivo dei procedimenti. Ha nominato sin d’ora il responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni in caso di persistente inerzia. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione avverso il silenzio e consentono al giudice amministrativo di accertare l’inadempimento dell’amministrazione e ordinare l’adozione di un provvedimento espresso.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti; il giudice richiama anche il termine generale di trenta giorni.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l’autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
“Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”. “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”
Prevede trenta giorni per la verifica della completezza documentale e, se necessario, la richiesta di integrazioni, oltre a tre mesi per il provvedimento sul riconoscimento dalla documentazione completa; il termine complessivo massimo può quindi giungere a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha attribuito al Ministero dell’Istruzione e del Merito la denominazione dell’amministrazione subentrata al soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso integrano i presupposti per l’azione avverso il silenzio-inadempimento.
- Ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, l’amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
- Quando accerta il silenzio-inadempimento dell’amministrazione in un procedimento di riconoscimento professionale, il giudice amministrativo ordina l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
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