Cassazione Penale, Ordinanza n. 36519/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del 17/03/2025. Dal testo emerge che il gravame investiva il difetto di motivazione sulla responsabilità e il rigetto delle attenuanti generiche. La Corte rileva però che tali censure sono formulate per ragioni non consentite dal rito ex art. 444 c.p.p., cioè in un contesto di patteggiamento in cui non è ammessa una contestazione di quel tipo.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
"riti ex art. 444 cod. proc. peri."
Nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti non sono proponibili censure concernenti il difetto di motivazione sulla responsabilità e sul diniego delle attenuanti generiche, perché incompatibili con la struttura del rito.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con patteggiamento, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare la motivazione relativa alla responsabilità o al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche quando tali doglianze risultano incompatibili con il rito prescelto.
- Se il ricorso deduce motivi non consentiti dalla disciplina del rito ex art. 444 c.p.p., la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dalla decisione.
Come è indicizzato
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