Cassazione Penale, Sentenza n. 6282/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale o alla detenzione domiciliare. Ha censurato difetto di motivazione, sostenendo che: era stato assolto da un procedimento per evasione; le informative delle forze dell'ordine erano generiche; alcuni procedimenti pendenti si erano chiusi favorevolmente (assoluzione o proscioglimento); e che non era stata valutata l'istanza subordinata di detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché conteneva motivi di merito non idonei a contestare il nucleo fondamentale della decisione del Tribunale, che aveva basato il rigetto sulla "capacità a delinquere" del Ribatti, desumibile dalle plurime condanne nell'arco di 25 anni, pregresse carcerazioni e precedenti ammissioni a misure alternative, nonché da segnalate recenti frequentazioni con pregiudicati. La Corte ha ritenuto che il ricorso proponesse una diversa valutazione dei fatti (rilevanza di assoluzioni e situazione familiare/lavorativa) e non potesse essere trasformato in revisione di merito. Ha inoltre constatato che il Tribunale aveva motivato anche sul punto della detenzione domiciliare. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Giurisprudenza richiamata sul principio che, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposto il versamento a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per la valutazione di merito alternativa: se il ricorso si limita a proporre una diversa lettura dei fatti o della loro valutazione rieducativa, può essere dichiarato inammissibile.
- La "capacità a delinquere", desunta da plurime condanne e da recidive non neutralizzate da precedenti misure alternative, costituisce un fondamento motivazionale rilevante per escludere l'accesso a misure alternative alla detenzione.
- Le segnalazioni di frequentazioni con soggetti pregiudicati e il complesso del curriculum criminale del detenuto possono legittimamente essere valorizzate dal giudice di merito anche se il ricorrente produce esiti favorevoli su singoli procedimenti recenti.
- Il difensore che impugna in Cassazione deve proporre specifici motivi di diritto e dimostrare errori di motivazione rilevanti sotto il profilo giuridico; argomentazioni meramente alternative sulla valutazione dei fatti rischiano l'inammissibilità.
- Le richieste subordinate (es. detenzione domiciliare) devono risultare esaminate nel provvedimento impugnato: se il giudice di merito ha motivato anche su tali richieste, il ricorso che non individua vizi giuridici specifici sarà inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente dimostri assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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