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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05862/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura era generica, manifestamente infondata e reiterativa di una questione già decisa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda un imputato che impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari. L'unico motivo, per come emerge dal testo, contestava la mancata possibilità di partecipare a un'udienza dinanzi al Tribunale di Foggia, assumendo una lesione del diritto di difesa e di partecipazione al processo. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'autorizzazione a comparire rilasciata al ricorrente conteneva un errore chiaramente riconoscibile, privo di equivoci, perché riportava espressi riferimenti al procedimento penale per il quale era stata richiesta. Inoltre non risultava che l'imputato avesse, nello stesso giorno, un'udienza dinanzi al Tribunale di Trani. Ne è stata esclusa qualsiasi compressione del diritto a partecipare al processo dinanzi al Tribunale di Foggia. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico, manifestamente infondato e sostanzialmente riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa con motivazione congrua e corretta.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una censura già esaminata e disattesa dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di una lesione del diritto di partecipare al processo non è fondata quando l'atto autorizzativo contenga un errore chiaramente riconoscibile e non idoneo a ingenerare equivoci sul procedimento cui si riferisce.
  • La mancanza di elementi concreti che dimostrino un'effettiva sovrapposizione di udienze o una reale compressione del diritto di difesa esclude la configurabilità del vizio denunciato.
  • La genericità e la manifesta infondatezza del motivo comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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