Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2652/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 285/2024, depositata e resa pubblica il 07.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1257/2023.

Giustizia amministrativa202505266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 285/2024, passata in giudicato, relativa all'accredito della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Pavia, notificata il 2 ottobre 2024 e divenuta irrevocabile. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica del docente l'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e anche la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso, dalla notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'esistenza del giudicato e l'inadempimento del Ministero, rilevando che la pretesa economica era comprovata dalla documentazione e che l'Amministrazione non aveva dimostrato di avere adempiuto. Il ricorso è stato quindi accolto ed è stata dichiarata l'inottemperanza del Ministero, al quale è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza per accreditare gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con 60 giorni per l'esecuzione dell'incarico. Il commissario non ha diritto a compensi, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché, alla luce della nomina del commissario e dell'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente, la misura sarebbe stata manifestamente iniqua nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, al comma 4, lett. e), la possibilità di condannare il soccombente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

    Il giudice utilizza il rito di ottemperanza per dichiarare l'inadempimento al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare un commissario ad acta. La misura coercitiva pecuniaria non è automatica e può essere esclusa quando sia manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il testo richiama il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 15 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione della sentenza.
  • L'inottemperanza al giudicato può essere dichiarata quando il creditore documenti il titolo giudiziale e l'amministrazione non dimostri di aver adempiuto agli obblighi conformativi ed esecutivi derivanti dal giudicato.
  • In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione e all'istanza del creditore.
  • La nomina di un commissario ad acta e le concrete circostanze del ritardo possono giustificare il diniego dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando la misura risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva rispetto al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.