Ordinanza n. 1088/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento - del silenzio inadempimento, serbato sulla richiesta di nomina di un assistente alla comunicazione (recte: educatore professionale), per 12 ore settimanali, avanzata da parte ricorrente in data 18 febbraio 2026 ed assunta al protocollo dell’Ente locale in pari data, con prot. n. -OMISSIS-, ovvero sulla richiesta di nomina di tale figura professionale, insita nella diagnosi funzionale, redatta in data 11.02.2026 dall’ASL -OMISSIS- – Distretto Sanitario n. -OMISSIS-; E PER L’ACCERTAMENTO della fondatezza della domanda, tesa ad ottenere l’assistenza specialistica indicata dalla diagnosi funzionale, redatta in data 11.02.2026 dall’ASL -OMISSIS- Distretto Sanitario -OMISSIS-; ovvero, in via subordinata, per l’accertamento dell’inadempimento all’obbligo della P.A. di concludere il procedimento a seguito della ridetta istanza, mediante l’adozione del provvedimento finale nel termine di legge; in via ancor più subordinata, dichiararsi l’illegittimità della mancata quantificazione, ad opera del P.E.I. per l’a.s. 2025/206, delle 12 ore settimanali di assistenza specialistica, prescritte dalla diagnosi funzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull’istanza di attivazione di 12 ore settimanali di assistenza specialistica alla comunicazione in favore di un minore con disabilità
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore)
Prevale il privato
La controversia
Il genitore ha impugnato il silenzio serbato dal Comune sull’istanza presentata il 18 febbraio 2026 per la nomina di un assistente alla comunicazione, recte educatore professionale, per 12 ore settimanali in favore del figlio minore, riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. 104/1992. La richiesta trovava fondamento nella diagnosi funzionale redatta dall’ASL l’11 febbraio 2026, che prescriveva l’assistenza specialistica per 12 ore settimanali. In via principale è stato chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e della fondatezza della pretesa all’attivazione del servizio; in subordine, l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e, in via ulteriormente subordinata, dell’illegittimità della mancata quantificazione delle 12 ore nel PEI relativo all’anno scolastico indicato nel ricorso. La domanda cautelare è stata motivata dal fumus derivante dalla presentazione dell’istanza e dalla prescrizione sanitaria, nonché dal periculum in mora connesso al pregiudizio arrecato al minore dalla mancata assegnazione dell’assistenza nelle ore ritenute necessarie.
La decisione
Il TAR ha confermato il decreto presidenziale che aveva accolto la tutela cautelare monocratica e ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché l’istanza di attivazione del servizio era stata effettivamente presentata al Comune il 18 febbraio 2026 e perché la diagnosi funzionale dell’ASL dell’11 febbraio 2026 prescriveva l’assistenza specialistica per 12 ore settimanali. Ha ravvisato anche il periculum in mora, valorizzando gli interessi superiori coinvolti e l’evidente pregiudizio per il minore derivante dalla mancata assegnazione dell’assistente specialistico alla comunicazione nelle ore indicate dalla diagnosi funzionale. Ha quindi ordinato al Comune, ove non vi avesse già provveduto, di esaminare con urgenza l’istanza e di garantire nel più breve tempo possibile l’attivazione del servizio per 12 ore settimanali. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato rinviato alla camera di consiglio del 3 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 104/1992
handicap ex art. 3 comma 1 l. 104/1992
La condizione di disabilità del minore costituisce il presupposto fattuale richiamato per l’erogazione dell’assistenza specialistica.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta sulla base della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 56 c.p.a.
sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza
Ha consentito l’adozione della misura cautelare monocratica urgente, successivamente confermata dal collegio.
articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati esclusivamente quale base per l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
articolo 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme all’art. 2-septies del medesimo decreto, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In presenza di una diagnosi funzionale dell’ASL che prescriva un determinato numero di ore di assistenza specialistica in favore di un minore con disabilità, la mancata attivazione del servizio da parte dell’amministrazione, nonostante la presentazione di una specifica istanza, integra un quadro idoneo a fondare il fumus boni iuris della domanda cautelare.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nel pregiudizio concreto arrecato a un minore con disabilità dalla mancata assegnazione dell’assistenza specialistica nelle ore ritenute necessarie dalla diagnosi funzionale, in ragione della prevalenza degli interessi connessi alla sua tutela.
- In sede cautelare il giudice può ordinare all’amministrazione competente di esaminare con urgenza l’istanza di attivazione dell’assistenza specialistica e di garantire, nel più breve tempo possibile, l’attivazione del servizio conforme alle ore prescritte dalla diagnosi funzionale.
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