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Sentenza

Sentenza del 09/05/2022 n. 14670 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti impugnavano gli avvisi di accertamento che avevano recuperato a tassazione, come redditi di lavoro dipendente per l'anno 2010, le somme ricevute dall'A.S.P. di Crotone a titolo di risarcimento del danno in esecuzione di transazione conseguente a pronunce del giudice del lavoro. Il ricorso principale contestava la tassabilità: le somme sarebbero state corrisposte come risarcimento per perdita di chance (danno emergente) e quindi non soggette a tassazione ai sensi del TUIR. Altri due motivi denunciavano l'omessa pronuncia sulla nullità degli avvisi per mancato contraddittorio preventivo (richiamando lo Statuto del contribuente e la L.241/1990) e l'omessa verifica dell'onere della prova da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al contraddittorio preventivo poiché generico e non adeguatamente ancorato all'art. 360 c.p.c., n.4; il terzo motivo è stato assorbito. Il primo motivo è stato invece accolto: la Corte ha qualificato le somme come risarcitorie per danno da perdita di chance (danno emergente) e non come reintegrazione di redditi non percepiti (lucro cessante). Pertanto la tassazione operata dall'Agenzia è stata annullata. La Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, compensando le spese del giudizio di merito e condannando l'Agenzia alle spese di legittimità a favore dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) art. 6, comma 2

    I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti

    Le somme risarcitorie sono imponibili solo se hanno la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (lucro cessante). Se invece riparano un danno di natura diversa, come la perdita di chance o la lesione della professionalità (danno emergente), non costituiscono reddito imponibile.

  • Statuto dei diritti del contribuente, art. 12

    Il principio del contraddittorio preventivo è rilevante ma la Corte ricorda che il suo ambito è circoscritto: riguarda le ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività del contribuente. Non si applica automaticamente agli accertamenti 'a tavolino' fondati su atti e notizie di diretta acquisizione dell'Ufficio.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 8

    Le norme sul procedimento amministrativo e sulla partecipazione sono richiamate dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto che non impongano il contraddittorio preventivo nelle ipotesi di accertamento svolto in sede amministrativa esclusivamente su documenti e atti acquisiti dall'Ufficio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1 (motivi di cassazione)

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati con specificità e riferimento univoco alla questione dedotta (in particolare se si denuncia omessa pronuncia ai sensi del n.4). Motivi vaghi o generici relativi al contraddittorio sono inammissibili.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    La Corte può decidere la controversia nel merito senza rinvio, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, assicurando la ragionevole durata del processo; cosi è avvenuto nella specie.

Massime di principio

  • Per l'imposizione fiscale delle somme ricevute a titolo risarcitorio occorre valutare la natura del danno: se la somma reintegra redditi non percepiti (lucro cessante) è assoggettabile a tassazione; se invece ripara un danno emergente, come la perdita di chance o la lesione della professionalità, non costituisce reddito imponibile.
  • La qualificazione data dal giudice del lavoro (o l'oggetto della transazione) circa la natura risarcitoria della somma è determinante: l'uso di parametri retributivi per quantificare il danno non trasforma automaticamente il titolo risarcitorio in reddito sostitutivo.
  • Gli accertamenti 'a tavolino' dell'Amministrazione basati su atti giudiziari e documenti possono legittimamente prescindere da un contraddittorio preventivo tipico degli accessi e delle verifiche in loco; l'eccezione di mancato contraddittorio deve però essere dedotta con precisione ai fini del giudizio di cassazione.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e direttamente riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c.; censure generiche sul procedimento amministrativo possono essere dichiarate inammissibili.
  • Quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori istruttorie di fatto, la Corte di legittimità può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., evitando il rinvio al giudice di merito.
  • Nelle controversie collegate a transazioni o a pronunce giudiziarie su mancata attivazione di istituti contrattuali (es. retribuzione di risultato), occorre distinguere sempre tra compenso sostitutivo di retribuzione e risarcimento per la lesione di opportunità professionali.

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