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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 164 - Comm. Trib. Prov. Genova

Accertamento - raddoppio dei termini - notizia di reato - art. 331 c.p.p. - D..Lgs. n. 74/2000

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento, applicato in presenza di una possibile violazione penalmente rilevante prevista dal D.Lgs. n. 74/2000. Il giudice tributario deve verificare, anche successivamente e con valutazione riferita al momento dell'invio della notizia di reato, se sussistessero effettivamente le condizioni che rendevano configurabile l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 331 c.p.p. La verifica non si limita alla constatazione formale dell'avvenuta denuncia, ma comprende la valutazione delle prove e delle presunzioni utilizzate dall'Amministrazione.

La decisione

Il principio affermato è che il giudice tributario dispone di un ampio potere discrezionale per accertare postumamente se, al momento dell'invio della notizia di reato, vi fossero elementi concreti idonei a giustificare la denuncia. Se tali condizioni non risultano effettivamente sussistenti, il raddoppio dei termini non può essere applicato e l'accertamento eventualmente notificato oltre il termine ordinario è illegittimo. Dal solo estratto non risulta indicato l'esito specifico del giudizio né una decisione nominativa sulle parti.

Norme richiamate

  • Art. 331 c.p.p.

    Impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di denunciare i reati perseguibili d'ufficio dei quali abbiano avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. Ai fini del raddoppio dei termini, il giudice deve verificare se l'obbligo di denuncia fosse concretamente giustificato.

  • D.Lgs. n. 74/2000

    Disciplina i reati tributari che possono costituire il presupposto sostanziale per l'invio della notizia di reato e, conseguentemente, per l'eventuale applicazione del raddoppio dei termini di accertamento.

Massime di principio

  • L'esistenza formale di una denuncia penale non è sufficiente, da sola, a legittimare il raddoppio dei termini: occorre che la notizia di reato fosse concretamente fondata sugli elementi disponibili al momento dell'invio.
  • Il giudice tributario può svolgere una verifica postuma e autonoma sulla sussistenza dei presupposti penali, senza essere vincolato dalle valutazioni dell'Amministrazione finanziaria o dall'eventuale esito del procedimento penale.
  • La verifica deve essere effettuata secondo una valutazione ora per allora: si considerano le prove e le presunzioni disponibili quando la denuncia fu trasmessa, non elementi formatisi soltanto in seguito.
  • Se il raddoppio è infondato e l'accertamento è stato notificato oltre il termine ordinario, il contribuente può contestarne la tardività e chiedere l'annullamento dell'atto.
  • In situazioni analoghe è essenziale esaminare sia la tempestività e il contenuto della notizia di reato sia la concreta riconducibilità dei fatti a una fattispecie del D.Lgs. n. 74/2000.

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