Regolamento (UE) 2026/2078
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2078 della Commissione, del 9 settembre 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Olio dei Colli di Bologna (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/2078 iscrive «Olio dei Colli di Bologna» come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro dell’Unione previsto dal regolamento (UE) 2024/1143. La domanda italiana era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e non sono state presentate opposizioni. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Iscrizione dell’indicazione geografica «Olio dei Colli di Bologna» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda l’indicazione geografica «Olio dei Colli di Bologna» relativa a un prodotto agricolo italiano. Si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto iscrive tale denominazione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Non sono previste esclusioni specifiche. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione dell’IGP «Olio dei Colli di Bologna»
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2078 della Commissione dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Olio dei Colli di Bologna» come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. L’atto è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina, tra l’altro, le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli.
Base giuridica e procedimento
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.
La domanda di registrazione dell’indicazione «Olio dei Colli di Bologna», presentata dall’Italia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. La pubblicazione è avvenuta con comunicazione GU C, C/2026/2785, del 19 maggio 2026.
Nel termine previsto dalla procedura non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. In ragione dell’assenza di opposizioni, la Commissione ha ritenuto appropriato procedere all’iscrizione della denominazione.
Iscrizione nel registro dell’Unione
L’articolo 1 del regolamento stabilisce che l’indicazione geografica «Olio dei Colli di Bologna» (IGP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
L’iscrizione comporta il riconoscimento della denominazione nel sistema unionale delle indicazioni geografiche, secondo il quadro normativo stabilito dal regolamento (UE) 2024/1143. Il regolamento fornito non riporta ulteriori dettagli sul disciplinare, sulla zona geografica, sulle caratteristiche del prodotto o sulle condizioni di produzione, che non sono quindi oggetto di specifica disciplina nel presente atto.
Effetti giuridici e applicazione territoriale
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non necessita, pertanto, di atti nazionali di recepimento.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è stato adottato a Bruxelles il 9 settembre 2026 e pubblicato il 16 settembre 2026 nella serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’indicazione geografica
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Olio dei Colli di Bologna» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Procedura e assenza di opposizioni
La domanda di registrazione, presentata dall’Italia, era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. Non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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