Sentenza n. 933/2026 - Catania, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 1945/25 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1945/2025 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ritualmente notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'effettiva attribuzione. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia del Ministero, che non aveva spontaneamente adempiuto, e ha chiesto l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur regolarmente evocato, non si è costituito. Il ricorrente ha provato il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza; il giudice ha richiamato l'art. 2697 c.c., rilevando che spettava all'Amministrazione dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, incluso l'adempimento, ma tale prova non è stata fornita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il direttore generale della Direzione competente in materia di ordinamenti scolastici, formazione del personale scolastico e valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché si tratta di un dirigente del medesimo Ministero e l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Una volta provato dal ricorrente il titolo giudiziale e il mancato adempimento, incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto, compreso l'avvenuto adempimento.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione concorre a integrare i presupposti per l'esecuzione coattiva della condanna pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta dirigente dell'amministrazione resistente è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina del compenso del commissario ad acta poi applicata analogicamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve provare l'esistenza del titolo esecutivo, la sua notificazione, il passaggio in giudicato e il mancato adempimento dell'amministrazione, nonché il decorso del termine legalmente previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Una volta provato il titolo giudiziale e l'inadempimento, spetta all'amministrazione debitrice dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, incluso l'avvenuto pagamento o altra causa di inefficacia del titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a provvedere, con facoltà di delega, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne al pagamento di somme diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
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