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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10277/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di primo grado per violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, relativa a un fatto commesso il 2 maggio 2017, con pena di otto mesi di reclusione ed esclusione della recidiva. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando più censure: inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99, 69 e 62-bis c.p. e dell'art. 546 c.p.p. in tema di recidiva e attenuanti generiche; violazione degli artt. 546, 438, comma 6-bis, e 192 c.p.p., nonché dell'art. 649 c.p.p., con riferimento alla motivazione e a profili processuali; ulteriore doglianza sull'art. 62-bis c.p. e sull'art. 546 c.p.p. per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto i motivi generici, non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza di appello, in parte ripetitivi di questioni già esaminate dai giudici di merito, in parte riferiti a una posizione soggettiva diversa da quella del ricorrente, e comunque non pertinenti perché evocanti un rito abbreviato condizionato quando il primo grado si era svolto con dibattimento ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze erano generiche, aspecifiche o non conferenti rispetto alla decisione impugnata: la questione sulla recidiva non si confrontava con il fatto che l'aggravante era già stata esclusa; la censura sulle attenuanti generiche faceva riferimento a un diverso soggetto; la doglianza processuale richiamava un rito abbreviato condizionato del tutto estraneo al caso, definito invece con dibattimento ordinario. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello, relativa alla violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione

  • art. 99 c.p.

    richiamato dalla difesa in relazione alla recidiva; la Corte osserva che la doglianza non si confronta con il fatto che l'aggravante era già stata esclusa

  • art. 69 c.p.

    richiamato dalla difesa in tema di bilanciamento delle circostanze; censura ritenuta generica e non specifica

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato per il diniego delle attenuanti generiche; la censura è ritenuta aspecifica e in parte riferita a soggetto diverso dal ricorrente

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato più volte dalla difesa in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte reputa le doglianze generiche e non confrontate con la motivazione di appello

  • art. 438, comma 6-bis, c.p.p.

    richiamato dalla difesa, ma la censura è ritenuta non conferente perché il processo di primo grado si è svolto con dibattimento ordinario

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di valutazione della prova; doglianza giudicata generica

  • art. 649 c.p.p.

    richiamato dalla difesa, ma senza specifica pertinenza al caso esaminato

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure sono generiche, non specifiche e non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è ammissibile una doglianza che riproponga questioni già esaminate dai giudici di merito senza indicare errori logico-giuridici effettivi della decisione di appello.
  • La censura è aspecifica quando si riferisce, anche solo testualmente, a una persona diversa dal ricorrente o a circostanze non pertinenti al caso concreto.
  • Le doglianze processuali devono essere coerenti con il rito effettivamente celebrato; il richiamo a istituti relativi a un rito alternativo non è conferente se il primo grado si è svolto con dibattimento ordinario.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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